20 Ottobre 2018

Il ravvedimento operoso in contabilità

di Viviana Grippo
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Come noto, all’omesso o tardivo versamento d’imposta, secondo l’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997, si applica una sanzione nella misura del 30% dell’importo omesso o tardivamente pagato.

La posizione del contribuente può essere però regolarizzata attraverso il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997. Tale istituto permette di abbattere l’ammontare della sanzione dovuta ed è applicabile sempre che non siano stati nel frattempo notificati avvisi di accertamento o liquidazione ovvero avvisi bonari e/o avvisi di irrogazione delle sanzioni.

Con il ravvedimento il contribuente versa sia l’imposta, sia gli interessi, sia la sanzione.

Gli interessi sono applicati nella misura attuale dello 0,3%.

La sanzione, al contrario, viene applicata nelle misure di seguito richiamate: 

Come noto, il versamento va comunque eseguito con modello F24 indicando separatamente imposta, sanzione e interessi.

La rilevazione contabile del pagamento del modello sarà la seguente:


Si rammenta che, ai fini del perfezionamento del ravvedimento, non è necessario che il dovuto sia versato unitamente alla sanzione, essendo ammesso anche il versamento della sanzione in momento successivo al versamento dell’imposta e degli interessi.

In particolare, con la circolare AdE 42/E/2016, l’Agenzia ha chiarito che il perfezionamento del ravvedimento avviene solo al momento della regolarizzazione dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi. Ne consegue che in caso di controllo dell’Ufficio che riscontri un ravvedimento parziale verrà irrogata la sanzione in misura piena.

Allo stesso tempo per determinare l’ammontare della sanzione da applicare al caso del ravvedimento parziale si dovrà far riferimento al momento in cui la sanzione è effettivamente regolarizzata.

Di senso contrario, però, è una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 22330/2018), la quale, ribadendo una posizione già espressa, ha chiarito che: “è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell’obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali”.

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