Decreto fiscale: la definizione agevolata delle controversie tributarie
di Angelo GinexIn relazione alla programmata e tanto osannata “pace fiscale”, il Governo ha emanato il D.L. 119/2018 (c.d. Decreto fiscale 2019), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre 2018 ed entrato in vigore il giorno successivo.
Fra i tanti strumenti deflattivi del contenzioso introdotti con questa manovra, è meritevole di una specifica attenzione quello predisposto dall’articolo 6, concernente la possibilità di addivenire ad una rapida definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.
Secondo quanto stabilito dal primo comma di questa norma, infatti, «le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia».
Il dettato normativo esclude chiaramente dall’alveo di applicabilità di quest’istituto tutti i giudizi aventi ad oggetto atti non impositivi, come ad esempio quelli relativi alla procedura di riscossione coattiva dei tributi, per i quali è stata prevista una diversa misura (articolo 3 D.L. 119/2018).
Per quanto concerne, invece, il valore della controversia, è la stessa norma a rimandare a quanto stabilito nell’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
Il secondo comma del citato articolo 6 introduce una deroga a quanto stabilito precedentemente, creando un regime decisamente più vantaggioso, commisurato alla soccombenza dell’Agenzia delle Entrate.
In sostanza, se l’ultima (o unica) pronuncia giurisdizionale non cautelare è contraria all’Amministrazione finanziaria e se essa risulta depositata alla data in cui è entrato in vigore il decreto de quo, la controversia può essere definita mediante il pagamento:
- della metà del valore della controversia, nell’ipotesi in cui la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate sia stata pronunciata con una sentenza di primo grado;
- di un quinto del valore della controversia, se la soccombenza è stata stabilita in una sentenza di secondo grado.
Continuando nella disamina della norma, alcuni profili devono essere evidenziati:
Controversie sulle sanzioni
Nell’eventualità di una controversia relativa solamente alle sanzioni non collegate al tributo, è possibile definirla o mediante il pagamento del 15% del valore della medesima, a condizione che l’ultima pronuncia non cautelare sia sfavorevole all’Amministrazione, oppure con il pagamento del 40%.
In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto attinente al tributo sia stato definito, anche con modalità diverse dalla presente definizione.
Risorse proprie Ue
Sono escluse dall’ambito di applicabilità sia le controversie relative alle risorse tradizionali UE, sia quelle riguardanti le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato.
Delimitazione temporale
La domanda di definizione agevolata è presentabile a due condizioni:
- il ricorso introduttivo della controversia dev’essere stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto;
- alla data di presentazione dell’istanza di cui al primo comma il processo non deve essersi concluso con pronuncia definitiva.
Perfezionamento domanda, rateizzazione ed effetti
Il perfezionamento della definizione avviene in conseguenza del pagamento degli importi dovuti, oppure con il versamento della prima rata, in caso di rateizzazione. È possibile, infatti, rateizzare gli importi dovuti in un massimo di venti rate trimestrali. La disciplina applicabile a questo tipo di dilazione corrisponde a quella per l’accertamento con adesione (D.L. 218/1997).
In mancanza di somme dovute dal contribuente, il momento perfezionativo coincide con la presentazione della domanda.
In presenza di controversia relativa a più atti impugnati, occorre presentare una distinta domanda di definizione per ciascuno di essi.
Dagli importi dovuti per la definizione vanno scomputati quelli già versati a qualsiasi titolo in sede di giudizio. Il contribuente non avrà diritto al rimborso delle somme già versate, anche se eccedenti a quanto dovuto per la definizione agevolata. È esclusa la compensazione ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997.
Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle pronunce non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore del D.L. 119/2018. La definizione agevolata riverbera i propri effetti anche a favore dei coobbligati, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
Sospensione processo e termini di impugnazione
Le controversie definibili possono essere sospese solo a seguito di un’apposita istanza da presentare al giudice della controversia, nella quale si dichiara di voler usufruire della definizione agevolata. In tal caso, il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se, entro tale data, l’istante deposita la copia della domanda e del versamento (se necessario), il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
Per le controversie definibili, i termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali, di riassunzione e di proposizione del controricorso, che scadono dalla data in cui è entrato in vigore il D.L. 119/2018 fino al 31 maggio 2019, sono sospesi per nove mesi.
Diniego ed estinzione del processo
L’eventuale diniego della definizione dev’essere notificato entro il 31 luglio 2020, mediante le stesse modalità previste per gli atti processuali. Tale diniego è suscettibile di impugnazione, la quale dev’essere proposta entro 60 giorni innanzi al giudice presso il quale la controversia risulta pendente.
Il processo è dichiarato estinto se, entro il 31 dicembre 2020, non viene presenta istanza di trattazione. L’impugnazione della pronuncia e del diniego valgono come istanza di trattazione.
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