L’opzione per la costituzione del Gruppo Iva
di Marco PeiroloEntro il 15 novembre 2018 dovrà essere esercitata l’opzione per la costituzione del Gruppo Iva al fine di applicare la nuova disciplina già dal 2019, utilizzando a tal fine il modello AGI/1, approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 215450 del 19.09.2018.
La dichiarazione presentata dal 16 novembre al 31 dicembre 2018 fa slittare di un anno l’operatività del regime del Gruppo Iva, che avrà quindi effetto dal 2020, come stabilito dall’articolo 7 D.M. 06.04.2018.
In base al principio “all-in, all-out”, sancito dall’articolo 70-quater, comma 1, D.P.R. 633/1972, ai fini della costituzione del Gruppo Iva è indispensabile che l’opzione sia esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’articolo 70-ter.
Ne discende che la dichiarazione di costituzione del Gruppo Iva deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti, pur essendo presentato all’Agenzia delle Entrate dal rappresentante del Gruppo Iva, cioè – in base all’articolo 70-septies, comma 1, D.P.R. 633/1972 – dal soggetto che esercita il controllo di diritto sugli altri partecipanti.
L’articolo 70-bis dello stesso D.P.R. 633/1972 definisce i requisiti soggettivi per la costituzione del Gruppo Iva, specificando che possono avvalersi del nuovo regime i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano i vincoli finanziario, economico e organizzativo. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, D.M. 06.04.2018, i predetti vincoli devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione e, comunque, già dall’1 luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione.
Con il principio di diritto n. 7, pubblicato il 19 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le società neocostituite, se hanno posto in essere atti idonei a manifestare l’intenzione di esercitare un’attività economica possono optare per l’adesione al Gruppo Iva, in quanto anche l’intenzione di avviare un’impresa, resa oggettivamente evidente dall’effettuazione di spese di investimento o di attività programmatorie, è idonea ad attribuire all’imprenditore la qualifica di soggetto passivo. Resta da chiarire come tale indicazione possa essere coordinata con la previsione del citato articolo 1, comma 1, D.M. 06.04.2018, secondo cui i vincoli finanziario, economico e organizzativo devono sussistere già dall’1 luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione.
Il vincolo finanziario, espressamente riferito ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, si verifica quando, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente, vi sia un controllo, diretto o indiretto, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., oppure quando i soggetti partecipanti al gruppo Iva siano controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in altro Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 4, pubblicato il 15 ottobre 2018, ha chiarito che deve ritenersi preclusa la partecipazione al Gruppo Iva, in veste di controllati, ai soggetti passivi Iva non costituiti in forma societaria. Per essi, infatti, non possono trovare applicazione le regole riguardanti l’esercizio del diritto di voto in base alla disciplina dell’articolo 2359, comma, n. 1), cod. civ..
Il vincolo economico tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato si considera sussistente in caso di svolgimento di un’attività dello stesso genere, ovvero di attività complementari o interdipendenti o, comunque, di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi. L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 5, pubblicato il 15 ottobre 2018, ha chiarito che non può essere attribuito valore determinante all’attività, risultante dagli appositi codici ATECO, comunicata in sede di dichiarazione di inizio attività, dovendosi invece fare riferimento alle attività indicate, quale oggetto sociale, nell’atto costitutivo, le quali rilevano quali attività “principali” e “dello stesso genere” esercitabili, anche potenzialmente, dall’operatore economico, a prescindere dalla circostanza che, di fatto, una o più delle attività proprie dell’oggetto sociale non siano, in ipotesi, momentaneamente esercitate.
Infine, il vincolo organizzativo ricorre quando esiste un coordinamento, in via di diritto o di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi, anche se svolto da un altro soggetto, vincolato finanziariamente ai soggetti considerati.
Specifiche limitazioni soggettive sono previste nell’ambito della disciplina del Gruppo Iva, essendo previsto che non possono partecipare al Gruppo Iva:
- le stabili organizzazioni all’estero di soggetti passivi con sede dell’attività in Italia;
- i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell’articolo 670 c.p.c., fermo restando che, in caso di pluralità di aziende, l’esclusione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;
- i soggetti sottoposti a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- i soggetti posti in liquidazione ordinaria.
La Relazione illustrativa alla L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) ha precisato che non possono partecipare al Gruppo Iva neppure i soggetti che non esercitano un’attività d’impresa, arte o professione, anche se identificati ai fini dell’imposta. È il caso degli enti non commerciali non soggetti passivi Iva, di cui all’articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972 ai quali sia attribuito il numero di partita Iva per effetto del superamento del limite annuo di acquisti di provenienza intracomunitario previsto dall’articolo 38, comma 5, lett. c), D.L. 331/1993, pari a 10.000,00 euro.
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