Emissione della fattura posticipata
di EVOLUTIONStoricamente, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, la fattura deve essere emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’articolo 6 dello stesso decreto.
Tuttavia, l’articolo 11 del D.L. 119/2018 ha modificato tale regola in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica. La disposizione consente dal 1° luglio 2019 l’emissione delle fatture entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni che le stesse documentano.
La previsione, pur ampliando il termine per l’emissione delle fatture, non muta l’esigibilità dell’imposta e la conseguente liquidazione.
Chi si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell’operazione ne deve dare evidenza nel documento stesso.
Il medesimo obbligo non ricorre per chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell’operazione.
Si noti, infatti, che l’articolo 11 del D.L. 119/2018 è altresì intervenuto modificando il contenuto obbligatorio della fattura, la quale, dal 1° luglio 2019, dovrà riportare la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
Per quanto riguarda il momento di effettuazione, occorre distinguere tra:
- cessioni di beni immobili, che si considerano effettuate al momento della stipulazione dell’atto;
- cessione di beni mobili, per cui rileva il momento della consegna o spedizione dei beni;
- prestazioni di servizi, per cui rileva il momento del pagamento del corrispettivo.
Tuttavia, qualora antecedentemente al verificarsi degli eventi appena evidenziati è pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo, l’operazione, per la somma corrisposta, si considera effettuata e sorge l’obbligo di emettere la fattura (articolo 6, comma 4, D.P.R. 633/1972).
Atteso che il momento in cui l’operazione si considera effettuata coincide, altresì, con il momento in cui l’imposta diviene esigibile (articolo 6, comma 5, D.P.R. 633/1972), occorre adempiere agli ulteriori obblighi ad essa connessi (es. registrazione della fattura, liquidazione e pagamento dell’eventuale imposta, ecc.). I medesimi obblighi sorgono anche quando, antecedentemente alla cessione del bene o alla prestazione del servizio, è emessa comunque la fattura.
Infine, nulla cambia per quanto riguarda la fattura differita che può essere emessa per:
- le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996;
- le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto;
- le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |
30 Ottobre 2018 a 9:38
Buon giorno.
Riguardo al termine per l’emissione della fattura elettronica, vorrei chiedervi se i 10 giorni di tempo riguardano solo le fatture immediate oppure anche le fatture differite.
Esemplificando, per un DDT datato 31/07/19 la fattura elettronica deve essere emessa (spedita a SDI e non scartata) entro il 31/07/19 oppure entro il 10/08/19?
Se il termine è 31/07/19, l’iva per il cedente rientra nella liquidazione del mese di luglio oppure di agosto?
Grazie,
Silvana Orsini