Operative le modifiche per le OP ortofrutta
di Luigi ScappiniPer effetto di quanto previsto dall’articolo 5 D.M. n. 9628 del 05.10.2018, sono operative, con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2019, le modifiche apportate al D.M. 5927/2017, relativo alle disposizioni nazionali per il riconoscimento e il controllo delle organizzazioni di produttori (di seguito “OP”) del settore ortofrutticolo, nonché dei connessi fondi di esercizio e programmi operativi.
Tale decreto deriva dalla previsione di cui all’articolo 152 Regolamento n. 1308/2013, con cui è previsto che i singoli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le OP che sono costituite su iniziativa dei produttori.
Come noto, con le OP e le AOP (associazioni di OP), il Legislatore comunitario e di riflesso quello nazionale, si pone l’obiettivo di concentrare l’offerta dei prodotti e in tal modo porre rimedio alle evidenti e persistenze problematiche strutturali, consistenti nelle ridotte dimensioni aziendali.
Le OP si caratterizzano per avere dei limiti minimi dimensionali, espressi in termini di soci aderenti e di VPC, il valore della produzione commercializzata.
Con il D.M. 9628/2018, il Mipaaf interviene sull’articolo 9, relativo alle caratteristiche che debbono avere i soci non produttori, eliminando, nello specifico, la precedente previsione di un tetto massimo di quote o capitale potenzialmente sottoscrivibili da tale categoria sociale, individuato nel 10%.
Per effetto delle modifiche apportate, i soci non produttori non hanno più un limite massimo di quote o capitale detenibile, mentre resta fermo il limite, da prevedersi statutariamente, rappresentato nel 10% dei diritti di voto.
Inoltre, a tale categoria societaria è sempre inibita la votazione relativa al fondo di esercizio e, inoltre, non devono svolgere attività concorrenziali con quelle della OP.
Questi vincoli, tuttavia, non operano nel momento in cui sia espressamente prevista l’esclusione dei soci non produttori dalla composizione degli organi societari e da tutte le decisioni inerenti il riconoscimento e le attività a esso legate.
Altra modifica è quella che riguarda le deroghe alla commercializzazione diretta, contenute nell’articolo 5 D.M. 5927/2017; infatti, adesso è introdotta la possibilità di commercializzazione diretta o a mezzo di altra OP, di un quantitativo marginale o di prodotti che per caratteristiche intrinseche o, e qui è la novità, per la loro produzione limitata, non rientrano di norma tra le attività commerciali della OP, fermo restando sempre il tetto del 25% della produzione complessiva.
Fulcro delle OP sono i programmi operativi, disciplinati dall’articolo 16 per quanto attiene le eventuali modifiche che in corso d’anno possono riguardare, tra gli altri, l’inserimento o la sostituzione di nuove misure o azioni, l’attuazione parziale dei programmi, la modifica del VPC in ragione di errori palesi o, ancora, l’aumento dell’importo iniziale del fondo di esercizio, nel limite, comunque, del 25% dell’importo inizialmente approvato.
Queste modifiche in corso d’anno devono essere preventivamente approvate; tuttavia, per effetto delle novità introdotte con il D.M. 9628/2018, limitatamente agli interventi, le OP possono, sotto la propria responsabilità e previa immediata comunicazione alla Regione competente, operare le modifiche richieste anteriormente alla preventiva autorizzazione.
Il nuovo comma 12 dell’articolo 16, prevede che nel contesto di un’azione che ha già ricevuto l’approvazione, gli interventi con valori massimi e importi forfettari stabiliti, possono subire modifiche, nei limiti del 25% come previsto dal comma 8, lett. c), senza necessità che vi sia una preventiva approvazione, a condizione, tuttavia, che ne venga informata la Regione e l’Organismo pagatore.
I programmi operativi delle OP possono prevedere varie forme di intervento quando si è in presenza di uno stato di crisi nel settore e a tal fine è loro concesso perseguire varie azioni a tutela e supporto dei propri soci, in particolare l’attuazione di investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi di prodotti immessi sul mercato, la promozione e comunicazione, il reimpianto di frutteti in caso di obbligo di estirpazione per ragioni di natura sanitaria o fitosanitaria, il ritiro dal mercato dei prodotti e l’assicurazione sulle perdite commerciali subite dalla OP per calamità naturali, avversità atmosferiche o infestazioni parassitarie.
A partire dal 2019, per effetto delle modifiche apportate, le OP potranno, inoltre, intervenire con un sostegno per le spese amministrative, di costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per la costituzione degli stessi, nonché con attività di fornitura di servizi di coaching ad altre OP, AOP e singoli produttori.
Da ultimo, si segnala come con l’articolo 3 venga previsto che per i programmi poliennali presentati nel corso del 2018, nonché per le modifiche presentate sempre nel corso del 2018 e relative alle annualità successive dei programmi operativi in corso, i termini ordinari di cui all’articolo 16 sono così modificati:
- le domande per l’approvazione del piano poliennale devono essere presentate entro il 19 ottobre dell’anno precedente a quello di realizzazione, ed entro il termine del 20 novembre successivo le domande devono essere inserite nel Sian e
- le domande di modifica dei programmi poliennali devono essere presentate entro il 19 ottobre di ogni anni ed entro il 20 novembre successivo devono essere inserite nel Sian.
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