Primo semestre 2019 senza indicazione della data dell’operazione
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariGli articoli 10 e 11 D.L. 119/2018, il cui iter di conversione in legge è iniziato (e dal quale potrebbero scaturire delle modifiche), prevedono delle misure di “semplificazione” in relazione ai termini di emissione delle fatture, alcune delle quali applicabili solo alla fattura elettronica ed altre invece riferite ad ogni tipologia di documento (anche cartaceo).
È opportuno precisare, in via preliminare, che l’introduzione della fattura elettronica non determina alcun cambiamento in relazione alle regole già previste per il momento di effettuazione dell’operazione di cui all’articolo 6 D.P.R. 633/1972, in conseguenza del quale sorge l’esigibilità del tributo nonché tutti gli obblighi connessi all’emissione della fattura, alla registrazione, ecc..
Si ricorda infatti che in linea generale:
– le cessioni di beni mobili si considerano effettuate alla data della consegna o spedizione (ovvero successivamente in presenza di clausole sospensive diverse dalla riserva di proprietà o dalla locazione con clausola di trasferimento vincolante per ambedue le parti);
– le cessioni di beni immobili si considerano effettuate alla data di stipula dell’atto notarile (anche in tal caso fatte salve le clausole che differiscono tale momento);
– le prestazioni di servizi si considerano effettuate alla data del pagamento del corrispettivo.
Tuttavia, laddove prima della consegna o spedizione o dell’atto sia incassato il corrispettivo l’operazione si considera effettuata in misura pari all’importo percepito, così come, se prima dell’effettuazione dell’operazione venga emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata in tale momento.
Pertanto, anche con l’avvento della fattura elettronica il documento in formato xml deve essere emesso (trasmesso al Sdi) nel momento in cui l’operazione si considera effettuata in base alle predette regole.
Tale aspetto è stato confermato anche dall’Agenzia delle entrate nella circolare 13/E/2018 e le critiche non sono mancate poiché la necessità di inviare la fattura al Sdi entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione richiede una tempestività che le imprese non sempre riescono a garantire.
Per tale motivo il D.L. 119/2018 apporta alcune importanti modifiche, stabilendo in particolare che:
– per le fatture emesse in formato elettronico nel primo semestre del 2019 (fino al 30 giugno), non si applicano le sanzioni per omessa fatturazione (dal 90% al 180%) se il documento è emesso entro il termine di liquidazione dell’imposta del periodo in cui l’operazione è stata effettuata (articolo 10 D.L. 119/2018 che modifica l’articolo 1, comma 6, D.Lgs. 127/2015). Pertanto, per un’operazione effettuata il 28 febbraio 2019 il file Xml può essere trasmesso al Sdi entro il 16 marzo 2019. Inoltre, è prevista la riduzione della sanzioni dell’80% se la fattura viene emessa entro il termine della liquidazione successiva rispetto a quella in cui è effettuata l’operazione;
– per le fatture emesse dal 1° luglio 2019 (cartacee o elettroniche) si introduce un’asincronia fisiologica tra momento di effettuazione dell’operazione e termine di emissione della fattura, poiché si consente di emettere il documento entro dieci giorni rispetto al momento di effettuazione. Nell’ipotesi in cui la data di emissione del documento sia diversa e successiva a quella del momento di effettuazione, nel documento deve essere indicata tale ultima data (articolo 11 D.L. 119/2018).
Come già evidenziato, mentre la norma di cui all’articolo 10 è transitoria (applicabile, come detto, al solo primo semestre 2019) ed è finalizzata ad evitare l’applicazione delle sanzioni nel periodo di avvio della fattura elettronica, quella di cui all’articolo 11 è una norma a regime.
Ulteriore differenza è che nel primo semestre 2019, applicando solamente l’articolo 10, non sarà necessario indicare nel file Xml la diversa data di invio della fattura rispetto a quella di effettuazione dell’operazione.
Ad esempio, per un’operazione effettuata il 31 gennaio 2019, con invio della fattura al Sdi il 16 febbraio nel file Xml dovrà essere riportata solamente la data del 16 febbraio senza specificare che l’operazione è stata effettuata il 31 gennaio 2019, fermo restando l’obbligo di far confluire il debito Iva nella liquidazione del mese di gennaio.
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