6 Novembre 2018

Consolidato fiscale: credito Ires e visto di conformità

di Federica Furlani
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Con le recenti risposte n. 49/50/51 pubblicate il 25 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la procedura da seguire, a livello di visto di conformità, nell’ambito dell’istituto del consolidato fiscale, in caso di trasferimento alla consolidante di un credito Ires maturato ante opzione, di ammontare superiore ai 5.000 euro.

Come noto, i contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale i crediti Ires (ma anche Irap, Irpef e relative addizionali, ritenute alla fonte, …) per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lett. a), D.lgs. 241/1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

La circolare 28/E/2014 l’Agenzia delle entrate ha inoltre precisato che nell’ipotesi in cui il soggetto che utilizza in compensazione il credito d’imposta sia diverso da quello che lo ha generato, il visto di conformità deve essere apposto:

  • sulla dichiarazione del soggetto “cedente” (con finalità di controllo della spettanza del credito), “posto che, attraverso la cessione, si produce l’effetto di un “utilizzo anticipato” del credito, analogamente a quanto avviene con l’istituto della compensazione”. Il soggetto cedente è quindi tenuto a certificare il suo credito, a prescindere dal successivo utilizzo dello stesso in compensazione verticale o orizzontale;
  • sulla dichiarazione del soggetto “cessionario” (con finalità di mero riscontro dell’ammontare del credito ceduto con il suo utilizzo in compensazione), qualora il credito ricevuto sia utilizzato “per un ammontare superiore alla soglia fissata dal legislatore”; quindi il cessionario è tenuto a certificare il credito ricevuto solo nel caso in cui lo utilizzi in compensazione orizzontale.

Poiché tale principi valgono, come precisato dalla circolare stessa, anche con riferimento al regime di tassazione del consolidato nazionale, con riferimento sia alle ipotesi di cessione dei crediti utilizzabili in compensazione che delle eccedenze di imposta ricevute ex articolo 43-ter D.P.R. 602/1973, in caso di trasferimento al consolidato di un credito Ires superiore a 5.000 euro, è necessario l’apposizione del visto di conformità:

  • sul modello Redditi della società che ha maturato il credito prima dell’esercizio dell’opzione, e ciò anche nel caso in cui detti crediti abbiano la stessa natura (Ires) del debito che estinguono per effetto della compensazione (Ires del gruppo). In tal caso, i controlli da effettuare sono quelli di cui al paragrafo 5 della circolare 28/E/2014, che mirano al riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto,  i versamenti, e implicano la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili  obbligatorie e la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle  risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa  documentazione;
  • sul modello CNM, qualora la consolidante intenda procedere a compensare i crediti ricevuti per un ammontare superiore ad euro 5.000. In tal caso i controlli da effettuare sono limitati al solo riscontro dell’ammontare del credito ceduto, indicato in dichiarazione, con il suo utilizzo in compensazione.

È interessante evidenziare che l’eventuale assenza “originaria” del visto di conformità nei suddetti modelli dichiarativi, qualora già trasmessi, può essere sanata con la presentazione di una dichiarazione:

  • correttiva entro il termine di scadenza ordinario, senza applicazione di alcuna sanzione, neppure di natura formale;
  • integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998, con applicazione della sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (da 250 a 2.000 euro), eventualmente ridotta con l’istituto del ravvedimento operoso. In tal caso però se il credito è stato utilizzato in compensazione orizzontale in misura superiore ai 5.000 euro e la dichiarazione integrativa è presentata successivamente ai primi novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, si applica anche la sanzione di cui all’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, prevista nel caso di omesso versamento, con la possibilità anche in questo caso di applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso.
La redazione del bilancio consolidato in base al D. Lgs. 139/2017 e all’OIC 17 – Problemi applicativi particolari