Diritti e obblighi nel Gruppo Iva
di Marco PeiroloAi sensi dell’articolo 70-quiquies, comma 4, D.P.R. 633/1972, gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del Gruppo Iva. Quest’ultimo, in particolare, per il tramite del rappresentante di gruppo, adempie gli obblighi ed esercita i diritti in materia di Iva con riferimento alle operazioni per le quali l’imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile a partire dalla data in cui ha effetto l’opzione per la costituzione del gruppo (articolo 2, comma 1, D.M. 06.04.2018).
In un precedente contributo sono stati esaminati gli effetti che discendono dalla costituzione del Gruppo Iva sulle operazioni poste in essere dai singoli membri, ricordando, in particolare, le modalità di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi anche alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 19/E/2018.
Le disposizioni attuative contenute nel D.M. 06.04.2018 regolano i diritti e gli obblighi nel Gruppo Iva.
Il diritto di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva nei limiti del plafond previsto per gli esportatori abituali è esercitato:
- dal Gruppo Iva, anche se maturato dai singoli partecipanti nell’anno anteriore all’ingresso;
- dai singoli partecipanti a seguito della cessazione del Gruppo Iva, in proporzione alle operazioni, a ciascuno di essi riferibili, che ne hanno costituito il presupposto.
In considerazione della peculiarità del meccanismo degli acquisti senza applicazione dell’imposta, l’Agenzia considera ammessa la presentazione delle dichiarazioni d’intento anche da parte dei singoli partecipanti al gruppo, che dovranno indicare nelle citate dichiarazioni, unitamente al proprio codice fiscale, il numero di partita Iva del gruppo.
In merito all’esercizio della detrazione, che deve essere determinato unitariamente per gli acquisti effettuati dal gruppo, l’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 7, pubblicato il 19 ottobre 2018, nel prendere in considerazione le società neocostituite, ha fornito indicazioni sulle modalità di calcolo del pro rata di detrazione del Gruppo Iva nel primo anno di operatività.
Il Gruppo Iva, soggetto passivo d’imposta unico che ingloba la soggettività dei membri, determina il pro rata come ogni altro soggetto passivo e, dunque, secondo le previsioni di cui agli articoli 19, comma 5 e 19-bis D.P.R. 633/1972. Nel primo anno di operatività, la detrazione del Gruppo Iva è calcolata in base ad un pro rata determinato presuntivamente, salvo il conguaglio alla fine dell’anno, restando inteso che il calcolo del pro rata provvisorio va effettuato impiegando criteri coerenti con la natura del soggetto passivo d’imposta unico e con le regole che disciplinano le operazioni poste in essere dallo stesso per il tramite dei suoi membri.
Il Gruppo Iva, per effetto della sua costituzione, applica le disposizioni relative alla rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis2 D.P.R. 633/1972 con riferimento alla data in cui i beni e servizi sono stati acquistati dai partecipanti (articolo 2, comma 3, D.M. 06.04.2018) ed in proposito si rinvia alle indicazioni fornite dalla circolare 19/E/2018 sulle modalità di effettuazione della rettifica in occasione della costituzione e della cessazione del gruppo.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, D.M. 06.04.2018, il credito Iva annuale o infrannuale maturato dal gruppo non può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.
L’articolo 6 D.M. 06.04.2018 detta, invece, le disposizioni in merito ai rimborsi Iva, in presenza dei requisiti di cui all’articolo 30 D.P.R. 633/1972 in capo al gruppo. Al riguardo, è previsto che:
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista per i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro, soggetti all’obbligo del visto di conformità o alla sottoscrizione dell’organo di controllo contabile, attesta:
- la sussistenza delle condizioni di cui alle a) e b) del comma 3 dell’articolo 38-bis D.P.R. 633/1972, prendendo a riferimento la sommatoria dei valori di ciascun partecipante al gruppo;
- la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi di cui alla successiva c) dello stesso comma 3 dell’articolo 38-bis, da parte di tutti i componenti del gruppo;
- le condizioni previste dalla a) del comma 4 dell’articolo 38-bis D.P.R. 633/1972, per l’esecuzione dei rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro previa prestazione della garanzia, vanno verificate in capo a ciascun partecipante;
- ai fini del calcolo della differenza, per ciascun anno, tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore ai limiti di cui alla b) del comma 4 dell’articolo 38-bis D.P.R. 633/1972, rilevano gli avvisi di accertamento o di rettifica notificati al Gruppo Iva nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso.
L’eccedenza d’imposta chiesta a rimborso in sede di dichiarazione annuale è cedibile dal rappresentante del gruppo su delega dei partecipanti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e ss. cod. civ..
L’articolo 2, comma 5, D.M. 06.04.2018 dispone, inoltre, che il credito Iva maturato e non utilizzato dal gruppo prima della cessazione è chiesto a rimborso ai sensi dell’articolo 30 D.P.R. 633/1972, ovvero computato in detrazione dal rappresentante del gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.
Infine, si ricorda che, in modo simile a quanto avviene con riguardo alla liquidazione Iva di gruppo, l’articolo 70-sexies reca una disciplina specifica con riguardo alle eccedenze detraibili risultanti dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente rispetto a quello di partecipazione al Gruppo Iva. In particolare, è previsto che tali eccedenze non si trasferiscono al gruppo medesimo e possono essere chieste a rimborso anche in mancanza degli specifici presupposti indicati dall’articolo 30 D.P.R. 633/1972, ovvero compensate orizzontalmente secondo le norme dell’articolo 17 DLgs. 241/1997.