Pace fiscale: primi chiarimenti dalle Entrate
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Nella giornata di ieri l’Agenzia delle entrate ha diffuso i primi chiarimenti riguardo alla definizione agevolata degli avvisi di accertamento.
Si ricorda, sul punto, che, ai sensi dell’articolo 2 D.L. 119/2018, è consentita la definizione degli atti del procedimento di accertamento mediante il solo pagamento delle somme dovute a titolo di imposta, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
Più precisamente, possono essere oggetto di definizione agevolata:
- gli inviti al contraddittorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi ed eventuali contributi, notificati al contribuente fino al 24.10.2018 e per i quali, alla stessa data, non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l’accertamento con adesione,
- gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24.10.2018 ma non ancora perfezionati, vale a dire quelli per i quali, alla predetta data, non è stato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento,
- gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24.10.2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data, purché rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina sull’acquiescenza agevolata (articolo 15 D.Lgs. 218/1997),
- gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati (articolo 1, commi da 421 a 423, L. 311/2004) notificati al contribuente fino al 24.10.2018, purché non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.
La misura in esame, a differenza delle altre disposizioni in materia di pacificazione fiscale, presenta termini di adesione particolarmente stretti.
Il versamento dell’intero importo dovuto o della prima rata deve essere effettuato:
- entro il 23.11.2018 se la definizione riguarda un avviso di accertamento, un avviso di rettifica o di liquidazione, un atto di recupero credito,
- entro il termine per l’impugnazione degli atti oggetto di definizione di cui al precedente punto, se successivo al 23.11.2018,
- entro il 13.11.2018 se l’accertamento con adesione da perfezionare era stato sottoscritto ma non perfezionato al 24.10.2018,
- entro il 23.11.2018 con riferimento all’invito al contraddittorio per il quale l’istruttoria era ancora pendente al 24.10.2018,
Per effettuare il versamento è possibile utilizzare i modelli F24/F23 in allegato all’avviso di accertamento, indicando tuttavia i soli codici tributo relativi agli importi dei tributi ed eventuali contributi, il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento.
Anche con riferimento agli accertamenti con adesione è possibile utilizzare i dati presenti nel fac-simile di modello F24 o F23 consegnato dall’ufficio al momento della sottoscrizione dell’atto, riportando esclusivamente gli importi dei tributi e dei contributi: in questo caso, però, essendo gli importi delle imposte indicati unitamente agli interessi, potrebbe rendersi necessario chiedere assistenza all’ufficio col quale è stato sottoscritto l’accertamento con adesione per la corretta determinazione delle somme dovute.
In caso di invito al contraddittorio, infine, il contribuente:
- può compilare il modello F24 indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l’accertamento con adesione, il codice ufficio riportato nell’invito ricevuto, l’anno di riferimento e il codice atto 99999999107;
- può compilare il modello F23 utilizzando i codici tributo e il codice ufficio riportati nell’invito ricevuto e nel campo 10. “Estremi dell’atto o del documento” i seguenti dati: campo “Anno” 2018, campo “Numero” 99999999107.
Si ricorda che, in ogni caso, non è possibile avvalersi della compensazione.
Sul sito dell’Agenzia delle entrate è inoltre previsto che i modelli F24 o F23 attestanti il versamento della prima o unica rata (da compilare separatamente per ciascun atto da definire) vadano consegnati all’Ufficio competente entro 10 giorni dall’avvenuto pagamento.
Nonostante le prime indicazioni fornite è tuttavia da sottolineare che manca ancora all’appello il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e del direttore dell’Agenzia delle dogane, finalizzato ad adottare le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione della richiamata disposizione: in considerazione del brevissimo lasso di tempo concesso ai contribuenti per il pagamento degli importi, la speranza è quella che l’ulteriore chiarimento possa vedere presto la luce.