Prestazioni socio-educative esenti Iva
di EVOLUTIONAi sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 21), del D.P.R. 633/1972, sono esenti da Iva:
- le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla L. 326/1958;
- le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali le prestazioni curative, nonché le altre prestazioni accessorie.
Il legislatore, dopo aver elencato determinati organismi (brefotrofi, orfanotrofi, case di riposo per anziani, ecc.) ha utilizzato la locuzione “e simili”, volendo in tal senso espressamente indicare che rientrano ugualmente nell’esenzione anche altri organismi che perseguono le medesime finalità assistenziali nei confronti di soggetti degni di protezione sociale e che unitamente forniscono anche il vitto, indumenti e tutte le altre prestazioni accessorie. È da considerare, inoltre, che il legislatore, nel far esplicito riferimento alle “prestazioni proprie“, ha inteso sottolineare l’aspetto oggettivo dell’attività che caratterizza i predetti organismi.
- le prestazioni vengono rese dalla R.I. a soggetti che versano indubitabilmente in condizioni sociali disagiate (risoluzione AdE 188/E/2002);
- la gestione di asili nido, se effettuata con proprio personale o con personale misto (proprio e di terzi), ovvero se è affidata in appalto a terzi (risoluzione AdE 39/E/2004);
- le residenze sanitarie assistenziali per disabili, in quanto assicurano l’alloggio a soggetti affetti da handicap grave e, quindi, forniscono servizi assimilabili a quelli propri delle case di riposo per anziani (risoluzione AdE 164/E/2005).
Con la risoluzione 77/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha analizzato, ai fini della possibilità di applicare il regime di esenzione, il caso delle prestazioni socio-educative rese da una azienda agricola che risulta iscritta nei registri regionali delle “Fattorie didattiche”, in quello delle “Fattorie sociali” e nel registro delle Comunità per minori, nonché nel Sistema informativo minori accolti (SIM) del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, attuando un modello peculiare di accoglienza teso a valorizzare ai fini della riabilitazione l’aspetto ambientale. Per cui la natura e il lavoro agricolo diventano parte terapeutica del progetto nell’ambito di una “agri-comunità” che offre una pluralità di opportunità formative attraverso la promozione della agricoltura sociale.
Ebbene, atteso che l’azienda agricola in questione presenta l’elemento necessario di attenzione alla “socialità“, inteso come consapevolezza dei doveri sociali nei confronti di persone che versano in condizioni disagiate, a parere dell’Agenzia essa sembra avere natura e finalità essenzialmente sociali, assistenziali e di mero soccorso a favore della gioventù; pertanto, la sua attività appare assimilabile a quella svolta dalle istituzioni assistenziali tipiche quali: “brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani”.
Ne deriva che il trattamento agli effetti dell’Iva, applicabile a tali operazioni, sia identificabile nel regime di esenzione ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 21), del D.P.R. 633/1972.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |