10 Novembre 2018

Perdita da accordi transativi deducibile solo in specifici casi

di Viviana Grippo
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L’accordo transattivo tra le parti è un contratto civilisticamente riferibile al dettato dell’articolo 1965 cod. civ. secondo cui: “le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”.Conseguenza della transazione è solitamente la rinuncia da parte del creditore di parte del suo credito a favore della veloce conclusione dell’operazione. Tale rinuncia, quindi, configura una perdita di parte del credito vantato.

Fiscalmente le perdite su crediti possono essere dedotte secondo il dettato del Tuir.

La prima distinzione da operare è tra le perdite realizzate e le perdite valutative.

Le prime sono deducibili, a prescindere dalla ragione che ad esse sottende, per la parte che eccede le svalutazioni e gli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi.

Le seconde, invece, sono deducibili se derivanti da elementi certi e precisi ed in ogni caso quando il debitore sia soggetto ad una procedura concorsuale. Le perdite da valutazione sono trattate dall’articolo 101, comma 5, Tuir il quale distingue:

  • i casi di deducibilità “generali” e
  • i casi di deducibilità automatica.10
deducibilità

articolo 101, comma 5, Tuir

generale elementi certi e precisi
procedure concorsuali
automatica modesto importo – decorsi 6 mesi
crediti prescritti
cancellazione in applicazione dei principi contabili

La prova dell’esistenza di tali requisiti spetta al contribuente che deve essere in grado di fornirla per l’esercizio in cui la perdita viene dedotta.

Un particolare approccio va invece riservato al caso in cui la perdita derivi da un accordo transattivo come sopra definito. In tal caso l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 26/E/2013, ha affermato che possono trovare applicazione le indicazioni di cui all’articolo 101, comma 5, Tuir, ma solo se l’accordo transattivo derivi da difficoltà finanziarie del debitore.

Ne deriva che la perdita potrà dedursi nell’esercizio in cui l’accordo è sottoscritto, ovvero nel momento in cui si realizzano gli elementi certi e precisi di cui all’articolo 101. Nel caso in cui l’accordo si riferisca a crediti di modesta entità si applicherà il dettato dell’articolo 101, comma 5bis, Tuir secondo cui: “Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei  confronti di debitori che siano assoggettati a procedure  concorsuali  o  a  procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un  accordo  di  ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione  della  perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo  di  imputazione  in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un  periodo  di  imposta successivo a quello in cui, ai sensi  del  predetto  comma,  sussistono  gli elementi certi e precisi ovvero il  debitore  si  considera  assoggettato  a procedura concorsuale, sempreché l’imputazione non avvenga in un periodo  di imposta successivo a quello in cui, secondo  la  corretta  applicazione  dei principi contabili, si  sarebbe  dovuto  procedere  alla  cancellazione  del credito dal bilancio”.Dal punto di vista contabile la rilevazione della perdita avverrà con la seguente scrittura contabile: Perdita su crediti (ce)                            a                             Crediti vs clienti (sp) Le perdite realizzate su crediti iscritti nell’attivo circolante si classificano nella voce B14 “oneri diversi di gestione” del conto economico per la parte che eccede l’importo del credito già svalutato.Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

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