13 Novembre 2018

Partita la caccia ai mutui agevolati di Ismea

di Luigi Scappini
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A decorrere dallo scorso 23 ottobre è possibile presentare l’istanza a Ismea per l’accesso a mutui agevolati e contributi a fondo perduto erogati, ai sensi del D.Lgs. 185/2000, come modificato con D.L. 91/2017, con il fine di agevolare e sostenere il ricambio generazionale e lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola under 40.

A tal fine, in ossequio a quanto previsto dal Mef, di concerto con il Mipaaf, con l’articolo 14 del decreto 18.01.2016, Ismea ha provveduto all’emanazione delle “Istruzioni Applicative” con le quali sono definiti criteri e modalità di presentazione delle domande.

L’agevolazione, come anticipato, ha lo scopo di incentivare, da un lato, il ricambio generazionale attraverso il subentro da intendersi quale cessione di una o più aziende, a condizione che la cessione sia totalitaria, nei confronti di un’impresa a prevalente o totale partecipazione di under 40.

La cessione deve comportare, inoltre, il trasferimento della responsabilità civile e fiscale dell’azienda e deve avere a oggetto tutti i terreni, i beni e le attrezzature attinenti l’attività di impresa (comprensive delle scorte sia vive sia morte) nonché i titoli Agea e gli eventuali diritti di produzione.

Soggetti agevolati sono le micro e pmi, in qualsiasi forma giuridica costituite, che presentino progetti per lo sviluppo e il consolidamento dell’azienda in cui si intende subentrare, che siano costituite da non più di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, che esercitino esclusivamente attività agricole ex articolo 2135 cod. civ. e che siano amministrate e condotte da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda e che rivestano la qualifica di Iap o di coltivatori diretti e operare in Italia.

Nel caso in cui il richiedente rivesta la qualifica di società, è necessario che la stessa, per oltre la metà dei soci e delle quote di partecipazione sia in mano a giovani con i requisiti di età di cui sopra e che gli stessi la amministrino.

Infine, è necessario che il richiedente sia subentrato da non più di 6 mesi nell’azienda oggetto di agevolazione o che lo faccia entro 3 mesi dall’ammissione alla stessa.

Anche l’impresa oggetto di cessione deve rispettare determinati parametri, trai quali, ad esempio, quello di esercitare, da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda, attività esclusivamente agricola ex articolo 2135 cod. civ..

L’ampliamento deve consistere in un intervento di miglioramento, ammodernamento o consolidamento di una realtà aziendale, rientrante tra le micro e le pmi, già esistente, che esercita esclusivamente un’attività agricola e che sia sana da un punto di vista economico e finanziario.

A tal fine, Ismea effettua un monitoraggio sull’ultimo biennio, verificando i bilanci aziendali e, se non presenti, i modelli dichiarativi nonché le fatture di vendita e acquisto. A tal fine, non rilevano i premi Pac e gli eventuali contributi.

L’agevolazione, sia nel caso di subentro sia in quello di ampliamento, consiste nell’erogazione di un mutuo agevolato a tasso zero per un importo complessivo non superiore al 75% delle spese ammissibili che hanno un tetto massimo di 1.500.000 euro Iva esclusa.

Limitatamente alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in alternativa ai mutui agevolati è prevista l’erogazione di un contributo a fondo perduto nel limite del 35% della spesa ammissibile e di mutuo a tasso zero nel limite del 60% delle spese ammissibili.

Il mutuo agevolato ha una durata compresa tra un minimo di 5 e un massimo di 15 anni con rate semestrali costanti posticipate con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

È previsto che il richiedente apporti rispettivamente:

  • almeno il 25% delle spese di investimenti ammissibili in caso di mutuo o
  • almeno il 5% degli investimenti per i quali viene concesso il contributo a fondo perduto.

A garanzia del mutuo e/o contributo è richiesto un valore pari al 120% del valore di mercato dei beni immobili oggetto dell’operazione.

Sono ammesse in particolare:

  • garanzie ipotecarie di primo grado su beni oggetto si agevolazioni o su altri beni del richiedente o di terzi:
  • fidejussioni bancarie.

La domanda di ammissione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica.

In caso di esito positivo, le agevolazioni sono concesse per stati di avanzamento lavori che variano da un minimo di 3 a un massimo di 5.

In particolare, il primo SAL deve obbligatoriamente essere rendicontato entro 6 mesi dalla stipula dei contratti; inoltre, ogni SAL deve avere un valore non inferiore al 10% e non superiore al 50% del valore complessivo dell’investimento. Fa eccezione l’ultimo SAL che non può essere superiore al 10%.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

La fiscalità dell’impresa agricola