Definizione agevolata Asd e Ssd: pubblicato il provvedimento
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Con il provvedimento prot. n. 301338/2018 pubblicato nella giornata di ieri, l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori indicazioni con riferimento alla speciale procedura prevista per la definizione degli atti del procedimento di accertamento riferiti alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni e iscritte nel Registro Coni.
La definizione agevolata riservata alle Asd e Ssd prevede le seguenti differenze rispetto alla misura prevista per tutti gli altri contribuenti:
- mentre per la generalità dei contribuenti è previsto, ai fini della definizione agevolata, il pagamento delle sole imposte (senza sanzioni e interessi), alle Asd e Ssd è richiesto il pagamento soltanto della metà delle maggiori Ires e Irap, mentre l’Iva è dovuta per intero. Con riferimento alle sanzioni e agli interessi, invece, se la procedura ordinaria li esclude totalmente, in questo caso è richiesto il pagamento del 5% delle sanzioni e del 5% degli interessi dovuti e con esclusione di eventuali accessori, quali, ad esempio, le spese di notifica;
- mentre per la generalità dei contribuenti non sono previsti importi massimi entro i quali è ammessa la definizione agevolata, le società e associazioni sportive dilettantistiche non possono avvalersi della definizione agevolata se l’ammontare di ciascuna delle maggiori Ires o Irap, indicate nell’atto da definire, sia superiore ad euro 30.000 per ciascun periodo di imposta. La maggiore Iva non rientra nel calcolo del suddetto limite in quanto deve essere versata per intero. Nel caso in cui la società o l’associazione sportiva dilettantistica superi il richiamato limite può comunque avvalersi della definizione agevolata degli atti di accertamento prevista per tutte le altre società.
Sebbene la norma si limiti a richiedere l’iscrizione nel Registro Coni per poter beneficiare della procedura in esame, con il provvedimento è ulteriormente precisato che, al fine di poter versare soltanto la metà delle imposte, le società e associazioni sportive dilettantistiche devono risultare iscritte nel Registro Coni nel periodo d’imposta oggetto di definizione.
Come anche previsto con il provvedimento prot. n. 298724/2018 del 09.11.2018, per la definizione agevolata degli avvisi di accertamento la società o l’associazione sportiva dilettantistica può utilizzare i dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24 ricevuto unitamente all’atto da definire, riducendo gli importi dei tributi da versare del 50% (eccezion fatta per l’Iva) e utilizzando i relativi codici tributo, il codice atto, il codice ufficio e l’anno di riferimento.
L’importo da versare pari al 5% delle sanzioni è calcolato sul totale delle sanzioni irrogate per intero, così come descritte nel provvedimento di irrogazione presente nell’atto da definire. Le sanzioni irrogate sono sia quelle che hanno concorso alla determinazione del cumulo giuridico previsto dall’articolo 12 D.Lgs. 472/1997, indicate nel prospetto A, sia quelle che non vi hanno concorso, indicate nel prospetto B dell’avviso di accertamento.
L’importo da versare pari al 5% degli interessi, infine, è calcolato sull’importo degli interessi relativi a ciascuna imposta, a cui va aggiunto il 5% degli ulteriori interessi per ogni giorno successivo sino alla data di pagamento inclusa.
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