Modello TR integrabile fino al 30 aprile
di Alessandro BonuzziL’integrazione/rettifica del modello Iva TR è possibile fino al 30 aprile di ogni anno, o comunque entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione Iva annuale.
Lo ha chiarito la risoluzione AdE 82/E/2018 di ieri a seguito di un parere richiesto da un ordine locale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
È noto che l’articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972 prevede la possibilità per il contribuente di richiedere, in presenza di determinati requisiti, il rimborso del credito Iva in relazione a periodi inferiori all’anno (cd. “rimborso infrannuale”).
Le istanze di rimborso e di compensazione delle eccedenze di credito Iva infrannuale, di importo superiore ad 2.582,28 euro, devono essere presentate telematicamente utilizzando il modello Iva TR.
Sebbene non sia possibile presentare un’istanza integrativa al fine di correggere errori nei valori indicati nell’originario modello TR, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 99/E/2014, ha precisato che il contribuente può però rettificare l’istanza per modificare la scelta effettuata in ordine all’utilizzo dell’eccedenza Iva infrannuale (rimborso o compensazione).
Peraltro, nell’occasione è stato altresì chiarito che l’integrativa può essere presentata anche una volta decorso il termine per la presentazione del modello TR, ponendo quale limite temporale la data in cui viene “effettivamente” trasmessa la dichiarazione Iva annuale. Ciò sulla base del fatto che nell’ordinamento non è contenuta alcuna norma che sancisca il principio dell’immodificabilità della scelta operata dal contribuente con la presentazione del modello TR.
Successivamente, la circolare 35/E/2015, oltre a ribadire quanto precisato nella risoluzione 99/E/2014, ha affermato che il mutamento di destinazione può avvenire a condizione che non sia già stato disposto il rimborso o compensato il credito.
Per effetto dell’entrata in vigore della Legge 96/2017, di conversione del D.L. 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”), che ha esteso la disciplina del visto di conformità anche alle compensazioni dei crediti Iva derivanti dalle istanze telematiche trimestrali, l’Agenzia è tornata ad occuparsi del tema con la risoluzione 103/E/2017. Nella circostanza è stata chiarita la possibilità di presentare un modello TR integrativo al fine di apporre, successivamente, il visto di conformità e consentire, quindi, la compensazione orizzontale del credito.
Ebbene, la risoluzione 82/E/2018 di ieri amplia ulteriormente il margine di manovra consentendo la presentazione del modello TR integrativo fino alla scadenza di invio della dichiarazione Iva annuale (30 aprile di ogni anno).
L’integrativa resta comunque possibile solo per modificare elementi che non incidono sull’ammontare del credito infrannuale. Rientrano in tali ipotesi, oltre che i casi già menzionati (apposizione del visto di conformità e mutamento della destinazione del credito), anche la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria e l’attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali.
Peraltro, in tale evenienze, la risoluzione in commento afferma altresì che non è necessario presentare una dichiarazione annuale Iva “correttiva nei termini”, atteso che gli elementi modificati non hanno incidenza sul contenuto della dichiarazione annuale.
Infine, il documento precisa che l’unica ipotesi modificativa che potrebbe avere effetti sul piano sanzionatorio è quella relativa all’apposizione del visto di conformità (articolo 13, comma 4, D.Lgs. 471/1997), laddove si fosse proceduto a utilizzare in compensazione il credito infrannuale in carenza del visto.