Gli aspetti civilistici della cessione del ramo d’azienda
di EVOLUTIONL’articolo 2555 cod. civ. definisce l’azienda come “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. In un certo qual modo, tale definizione, può essere estesa anche alla cessione del ramo d’azienda, il quale avendo una funzionalità propria, può essere considerato alla stregua di un’azienda e, quindi, un’entità a sé stante rispetto al complesso aziendale principale.
Di conseguenza a tale operazione è possibile applicare le seguenti disposizioni:
Articolo 2556 cod. civ | forma giuridica dell’atto di trasferimento |
Articolo 2557 cod. civ. | divieto di concorrenza |
Articolo 2558 cod. civ. | successione del cessionario nei contratti stipulati dal cedente |
Articolo 2559 cod. civ. | modalità di trasferimento al cessionario dei crediti relativi all’azienda, in “deroga” alla disciplina sulla cessione dei crediti |
Articolo 2560 cod. civ. | responsabilità patrimoniale solidale per le passività aziendali |
Come previsto dall’articolo 2556 cod. civ., il contratto di cessione deve:
- avere forma scritta, tale requisito risulta essere necessario non tanto per quanto riguarda la validità dell’operazione quanto, piuttosto, la rilevanza probatoria, salvo l’obbligo di rispettare le norme che regolano il trasferimento di determinati beni che possono essere oggetto di trasferimento con il ramo aziendale (ad esempio beni immobili o mobili registrati);
- essere iscritto presso il suddetto Registro delle Imprese;
- essere redatto nella forma dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata, con deposito, nel termine di 30 giorni, a cura del notaio autenticante o rogante.
La mancata iscrizione al Registro delle Imprese comporta:
- l’applicazione di sanzioni amministrative (previste dall’articolo 2194 cod. civ. per le imprese individuali e dall’articolo 2630 cod. civ. per le imprese in forma societaria)
- il venir meno degli “effetti giuridici” conseguenti all’iscrizione in detto registro.
Sono previsti, poi, specifici obblighi in capo al cedente, come ad esempio il cd. divieto di concorrenza; ai sensi dell’articolo 2557 cod. civ., infatti, il cedente deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.
Relativamente alle componenti contrattuali, invece, l’articolo 2558 cod. civ. prevede il subingresso del cessionario in tutti i contratti stipulati dal cedente, quale effetto “automatico”, sebbene non necessario, della cessione d’azienda. Ciò al fine di:
- mantenere l’integrità del complesso aziendale ceduto;
- garantire l’adempimento dei contratti inerenti all’esercizio dell’azienda.
Salvo patto contrario, la successione nei contratti da parte dell’acquirente avviene se:
- sono stati stipulati dal cedente per l’esercizio del ramo aziendale ceduto;
- siano a prestazioni corrispettive non ancora completamente “esauriti”, ossia non ancora compiutamente eseguiti da nessuna delle due parti;
- non abbiano carattere personale;
- non siano soggetti ad una diversa e specifica disposizione di legge.
In ogni caso, il soggetto “ceduto” può recedere dal contratto quando:
- sussiste una “giusta causa di recesso” (fatta salva per la responsabilità del cedente); per tale giusta causa si intende qualsiasi situazione – personale, patrimoniale o aziendale – che muti in maniera “rilevante” la convenienza di un contratto;
- la decisione viene presa entro 3 mesi dal trasferimento del complesso aziendale nell’ambito del quale si è realizzata la cessione del contratto.
Nel caso di recesso per giusta causa, tale soggetto avrà diritto al risarcimento del danno da parte dell’alienante.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |