Fondo patrimoniale e reato di sottrazione fraudolenta
di Marco BargagliCome noto, l’articolo 11 D.Lgs. 74/2000 sanziona ai fini penali – tributari il soggetto attivo del reato che aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri beni e su beni altrui, al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale a tutela della pretesa erariale.
In particolare, per espressa disposizione normativa:
- è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni;
- è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
Anche la prassi operativa ha fornito interessanti chiarimenti in subiecta materia, chiarendo che l’articolo 11 D.Lgs. 74/2000 rientra nel novero degli strumenti a contrasto della “morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante iscrizione a ruolo” sanzionando la condotta materiale del contribuente che aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri beni e su beni altrui, al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale a tutela della pretesa erariale.
In particolare, il delitto in rassegna prevede due precisi presupposti giuridici:
- il compimento di atti aventi la finalità di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o dell’Iva, dei relativi interessi e sanzioni amministrative;
- il superamento della soglia di punibilità di euro 50.000, calcolata sull’ammontare delle imposte dovute, oltre agli interessi e alle sanzioni amministrative irrogate dall’ufficio (cfr. Manuale in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume I – parte II – capitolo 1 “il sistema penale tributario in materia di imposte dirette e IVA”, pag. 178 e ss.).
Con particolare riferimento ai profili penali dell’immissione in un fondo patrimoniale della nuda proprietà di due complessi immobiliari, si è espressa la suprema Corte di Cassazione, sezione III° penale, con la sentenza n. 41704 del 26.09.2018, nella quale sono stati forniti interessanti spunti ermeneutici con particolare riferimento al delitto in rassegna.
Anzitutto gli ermellini hanno ricordato che con l’articolo 11 D.Lgs. 74/2000, il legislatore ha inteso evitare che il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche, creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell’Erario.
In merito, l’oggetto giuridico del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte non è il diritto di credito del fisco, bensì la garanzia generica data dai beni dell’obbligato, potendo quindi il reato de qua configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell’imposta e dei relativi accessori.
Nello specifico, per atto fraudolento deve intendersi qualsiasi atto che, non diversamente dalla alienazione simulata, sia idoneo a rappresentare ai terzi una realtà (i.e. la riduzione del patrimonio del debitore) non corrispondente al vero, mettendo a repentaglio o comunque rendendo più difficoltosa l’azione di recupero del bene in tal modo sottratto alle ragioni dell’Erario.
In particolare, anche la costituzione di un fondo patrimoniale viene giudicata una condotta che può concretizzare il delitto in rassegna quando la medesima consenta al contribuente di sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario.
Infatti, proprio ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, la costituzione di un fondo patrimoniale non esonera, a parere della suprema Corte di cassazione, dalla necessità di dimostrare – sia sotto il profilo dell’attitudine della condotta che della sussistenza del dolo specifico di frode – che la creazione del patrimonio separato sia idonea e finalizzata ad evitare il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria, “con la conseguenza che il giudice è tenuto a motivare sulla ragione per cui la segregazione patrimoniale rappresenta, in concreto, uno strumento idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace il recupero del credito erariale”.
In conclusione i giudici di piazza Cavour hanno osservato che, con riferimento al caso concreto oggetto delle sentenze di merito, deve rilevarsi che il conferimento nel fondo patrimoniale della nuda proprietà di due immobili può concretizzare il reato ex articolo 11 D.Lgs. 74/2000.
Sul punto, la Corte di appello di Firenze:
- ha correttamente osservato che la costituzione del fondo patrimoniale mediante il conferimento della nuda proprietà dei due immobili ha reso più difficile il recupero del credito;
- ha rilevato, in punto di diritto, che il fondo patrimoniale non è sempre aggredibile dall’erario in quanto il debitore può dimostrare in sede di opposizione che il debito tributario sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.