Fattura elettronica: condizioni di pagamento e fattura differita
di Clara PolletSimone DimitriLa data di emissione della fattura è argomento di discussione soprattutto con riferimento all’emissione delle fatture differite. Non si tratta di un argomento nuovo ma l’obbligo di fatturazione elettronica rende evidente il comportamento normalmente adottato dagli operatori non in conformità alle disposizioni normative.
Le regole Iva (di cui all’articolo 21, comma 4, lett. a), D.P.R. 633/1972) prevedono la possibilità di emettere una sola fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, recante il dettaglio delle operazioni svolte in un mese solare nei confronti del medesimo soggetto, a condizione che:
- la consegna o spedizione dei beni ceduti risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione oppure
- le prestazioni di servizi siano individuabili attraverso idonea documentazione.
Le fatture differite devono poi essere registrate nel registro Iva delle vendite con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni che corrisponde:
- alla data di consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili (ovvero alla data della fattura o del pagamento se precedente alla consegna);
- alla data del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi verso clienti nazionali (ovvero alla data dell’emissione della fattura se precedente al pagamento).
A norma dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972, la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica, e rappresenta una delle informazioni obbligatorie. La fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli si considera non emessa.
In occasione di un incontro con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha precisato la possibilità di continuare ad utilizzare la fattura differita anche nell’ambito della fatturazione elettronica utilizzando la data di emissione del documento.
“L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4,del Dpr 633/72 e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica differita. Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore Iva residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica differita il 10 febbraio 2019 avendo cura di:
- al momento della cessione (20 gennaio), emettere un Ddt o altro documento equipollente (con le caratteristiche determinate dal Dpr 472/1996) che accompagni la merce;
- datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019 indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
- far concorrere l’Iva alla liquidazione del mese di gennaio.”
Definito il riferimento normativo, veniamo al nocciolo della questione. È prassi nelle aziende emettere la fattura differita nei primi giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, retrodatando la fattura con data fine mese precedente; esemplificando, in caso di fattura riepilogativa di N consegne di beni avvenute nel mese di ottobre 2018, il fornitore emette ed invia la fattura di vendita al cliente nei primi giorni di novembre 2018 ma con data 31 ottobre 2018. Tale comportamento viene adottato per anticipare i termini di pagamento delle fatture; abitualmente le condizioni contrattuali (scritte o implicite tra le parti) prevedono che il pagamento sia legato alla data fattura (ad es. 30/60/90 giorni data fattura).
Se fino ad oggi tale comportamento operativo è passato “sottotraccia” (vista anche l’irrilevanza dello stesso ai fini del regolare versamento dell’Iva) in ottica di fatturazione elettronica tale disallineamento tra data invio e data fattura verrà evidenziato con la trasmissione del file xml al SdI. Tornando al nostro esempio, se il fornitore crea il file xml il 14 novembre, riferito alle consegne effettuate nell’arco del mese di ottobre, e lo trasmette contestualmente al SdI, la data riportata nel campo “DataFattura” deve coincidere con la data di trasmissione del file al SdI (14 novembre).
Per ovviare al problema dei termini di pagamento legati alla data fattura sarebbe opportuno rivedere le condizioni contrattuali, ad esempio ancorando il pagamento alla data di effettuazione dell’operazione, in vista anche dell’obbligo di esporre tale informazione in fattura dal 1° luglio 2019 (articolo 11 D.L. 119/2018). Tale soluzione, seppur ragionevole, è però difficilmente percorribile per obiettive difficoltà nel rideterminare condizioni contrattuali vigenti da anni e molte volte imposte dai clienti di maggior dimensione.
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