1 Dicembre 2018

Modello Redditi errato o non presentato: come rimediare

di Federica Furlani
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Decorso il termine del 31 ottobre per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap relative all’esercizio 2017, come possiamo rimediare ad eventuali errori commessi nella compilazione dei modelli dichiarativi? E se le dichiarazioni non sono state trasmesse entro il termine previsto?

Per quanto riguarda la mancata presentazione della dichiarazione nel termine previsto, il contribuente, grazie al ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 472/1997), entro 90 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione, può sanare autonomamente la sua posizione.

Dovrà presentare il modello necessariamente entro il prossimo 29 gennaio 2019, senza particolari annotazioni sul frontespizio, e la dichiarazione verrà definita come tardiva, presentata cioè entro i successivi 90 giorni dalla scadenza, ma valida a tutti gli effetti.

Resta in ogni caso ferma l’applicazione della sanzione ridotta dovuta pari a € 25 euro (1/10 di € 250) per ciascuna dichiarazione non presentata, da versarsi utilizzando il codice tributo “8911”.

Decorso il termine di 90 giorni la dichiarazione è considerata a tutti gli effetti omessa, pur costituendo titolo per la riscossione dell’imposta dovuta, e non è più possibile effettuare la regolarizzazione.

È tuttavia sempre necessario distinguere se ritardo nella trasmissione della dichiarazione deve essere attribuito al contribuente o all’intermediario.

Nel primo caso, l’intermediario ha assunto l’impegno alla trasmissione telematica dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (ad esempio il 6 novembre): tale data dovrà essere indicata come “data dell’impegno” sul frontespizio della dichiarazione e l’intermediario dovrà avere cura nell’effettuare poi l’invio. Nel contempo il contribuente provvederà al versamento della citata sanzione di € 25 per ogni dichiarazione presentata in ritardo, che si considererà valida a tutti gli effetti.

Se invece l’intermediario ha assunto l’impegno alla trasmissione nei termini ma poi non vi ha provveduto per qualunque motivazione, oltre alla regolarizzazione con pagamento della sanzione da parte del contribuente, l’intermediario deve regolarizzare con autonomo ravvedimento anche la propria violazione di tardiva trasmissione telematica.

In tal caso dovrà provvedere al versamento, tramite modello F24 intestato all’intermediario stesso, della sanzione ridotta pari a € 51 utilizzando il codice tributo “8924”.

Una volta trasmessa la dichiarazione, entro i termini di scadenza o nei 90 giorni successivi, è inoltre sempre possibile correggere o integrare la stessa, presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa in tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, indicando l’apposito codice nella casella del frontespizio denominata “Dichiarazione integrativa”.

Presupposto fondamentale per poter presentare una dichiarazione integrativa, è che sia stata validamente presentata quella originaria.

Per quanto riguarda i termini, le dichiarazioni dei redditi e dell’Irap (e dei sostituti d’imposta) possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, e quindi sia in caso di integrativa a favore del Fisco sia a favore del contribuente, mediante successiva dichiarazione da presentare entro il termine di decadenza previsto per l’accertamento della relativa annualità, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere (articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998).

Nella casella “dichiarazione integrativa” del Frontespizio del modello dichiarativo va pertanto indicato il codice 1, che corrisponde alla fattispecie descritta.

L’eventuale credito che emerge dalla dichiarazione a favore presentata dal contribuente, che deriva dal minor debito o dal maggior credito d’imposta, può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998, secondo le regole ordinarie:

  • se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo;
  • in ogni caso nell’ipotesi di correzione di errori contabili relativi alla competenza temporale.

Se invece la dichiarazione integrativa a favore è presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il relativo credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

In ogni caso, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, andrà indicato nel quadro DI il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

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