1 Dicembre 2018

Acconto Iva 2018: il metodo storico

di EVOLUTION
Scarica in PDF
Entro il 27 dicembre di ogni anno, i contribuenti interessati (imprese individuali, società di persone, società di capitali, professionisti, ecc.) sono tenuti al versamento dell’acconto Iva.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa del calcolo dell’acconto Iva con il metodo storico.

I contribuenti tenuti ad effettuare le liquidazioni ed i versamenti periodici con cadenza “mensile”, hanno l’obbligo di versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, “a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso”, un importo calcolato in percentuale sul “versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso” (articolo 6, comma 2, della L. 405/1990).

Il medesimo obbligo è previsto anche per i contribuenti che versano l’imposta con cadenza “trimestrale”. In tal caso, occorre fare riferimento al “versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell’anno precedente o, se inferiore, a quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all’anno in corso”.

In generale, quindi, i contribuenti devono versare l’acconto secondo un importo non inferiore in base a quello determinato in applicazione di uno dei seguenti metodi: storico, previsionale o delle operazioni effettuate.

Per quanto concernente l’ammontare dell’acconto Iva determinato sulla base del “dato storico” occorre tener conto di quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, della L. 405/1990. Nello specifico, il contribuente determina l’acconto Iva in misura pari all’88% dell’imposta dovuta nell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente. La base di riferimento (saldo a debito) è, quindi, “differenziata” in relazione alla periodicità della liquidazione. Ciò premesso, relativamente all’acconto dovuto da parte:

  • dei contribuenti mensili, il “dato storico” di riferimento è rinvenibile nel saldo “a debito” della liquidazione Iva relativa al mese di dicembre dell’anno precedente, al lordo dell’acconto versato (VH17 Modello IVA 2018). Così, ad esempio, se un contribuente “mensile” presenta un saldo della liquidazione Iva del mese di dicembre 2017 pari a euro 5.320, l’acconto Iva per il 2018 sarà pari a euro 4.681,60 (5.320 x 88%). Per i contribuenti mensili che affidano a terzi la tenuta della contabilità (la liquidazione dell’imposta fa riferimento alle annotazioni eseguite durante il secondo mese precedente) l’acconto Iva è dovuta in relazione al saldo “a debito” della liquidazione Iva di dicembre effettuata sulla base delle operazioni eseguite nel mese di novembre;
  • dei contribuenti trimestrali, il “dato storico” di riferimento è rinvenibile nel saldo “a debito” della liquidazione Iva relativa al quarto trimestre (VH16 Modello IVA 2018), per i contribuenti trimestrali “per natura” ex articolo 74, comma 4 del D.P.R. 633/1972, ovvero nel saldo “a debito” relativo all’anno (VL38 – VL36 + VH13), per i contribuenti “trimestrali per opzione” ex articolo 7 del D.P.R. 542/1999. Si ricorda che, in quest’ultimo caso, non vanno considerati gli interessi in misura dell’1% applicati all’Iva in sede di dichiarazione annuale (risoluzione AdE 157/E/2004).

Così, ad esempio, se un contribuente trimestrale ha versato un importo pari a euro 1.818 (di cui euro 1.800 a saldo della dichiarazione annuale 2017 + euro 18 interessi 1%), ed euro 1.230 a titolo di acconto per il 2017, con un totale Iva dovuta per l’ultimo trimestre 2017 pari a euro 3.030 (1.818 – 18+ 1.230) l’acconto Iva dovuto per il 2018 ammonterà a euro 2.666,40 (3.030 x 88%).

Si fa presente che per quanto concerne la determinazione dell’acconto da versare da parte dei contribuenti che fruiscono di particolari crediti di imposta (autotrasportatori e distributori di carburanti), la base di riferimento (dato “storico”), nel caso di periodicità trimestrale, è il saldo “a debito” risultante della liquidazione Iva relativa al quarto trimestre, al lordo dell’acconto (VH17 Modello IVA 2018). Così, ad esempio, se un distributore di carburante presenta un saldo della liquidazione Iva del quarto trimestre 2017 pari a euro 7.680, l’acconto IVA per il 2018 sarà pari a euro 6.758,40 (7.680 x 88%).

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

FISCOPRATICO