3 Dicembre 2018

Servizi immobiliari accessori

di EVOLUTION
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L’articolo 12 del D.P.R. 633/1972 contiene uno dei principi fondamentali che regola il funzionamento dell’imposta su valore aggiunto. La norma, infatti, stabilisce quando un’operazione, cessione o prestazione che sia, deve considerarsi accessoria all’operazione principale, dovendo in tal caso seguire le stesse regole di quest’ultima.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa del concetto di accessorietà ai fini dell’Iva anche alla luce della recente Risposta n. 77 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, tra cui, ad esempio:

  • il trasporto;
  • l’imballaggio;
  • la posa in opera;
  • il confezionamento;
  • la fornitura di recipienti o contenitori;

accessorie all’operazione principale seguono il trattamento Iva dell’operazione principale stessa, non essendo considerate operazioni di per sé autonome.

Affinché un’operazione debba essere considerata come accessoria devono essere verificate le seguenti condizioni:

  • deve esistere un’operazione principale a cui ricollegare l’operazione accessoria;
  • l’operazione accessoria deve integrare, completare oppure rendere possibile l’operazione principale, nonché rappresentare il mezzo per meglio fruire dell’operazione principale. In altri termini, “una operazione deve essere considerata accessoria ad una principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale” (causa C-76/99);
  • l’operazione principale e l’operazione accessoria devono essere svolte tra i medesimi soggetti;
  • l’operazione accessoria deve essere effettuata direttamente dal cedente o prestatore dell’operazione principale, ovvero “per suo conto e a sue spese nell’ambito, quindi, di un mandato senza rappresentanza.

Il concetto di accessorietà ai fini Iva è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 77 del 22 novembre 2018. Il caso affrontato riguardava un’associazione che contestualmente alla messa a disposizione di luoghi intendeva offrire anche servizi aggiuntivi obbligatori o a richiesta del cliente, quali:

  • climatizzazione, assistenza e conduzione impianti degli spazi nei giorni di manifestazione (obbligatorio);
  • illuminazione generale (obbligatorio);
  • pulizie generali (obbligatorio);
  • presidio toilette nei giorni di manifestazione (obbligatorio);
  • fornitura di arredi, posa di moquette in tutte le aree, servizi di audio e video, addobbi floreali, intrattenimento musicale, allacciamenti telefonici e linee dati, scenografie e servizi di ristorazione (a richiesta del cliente).

Ebbene, l’Agenzia, atteso che l’associazione mette a disposizione, dietro corrispettivo, un compendio immobiliare o parte di esso, unitamente ad una serie di servizi correlati alla fruizione dell’immobile, ha ritenuto che essa ponesse in essere una prestazione principale – costituita dalla messa a disposizione di immobili – e una serie di servizi “accessori” a detta prestazione principale.

Infatti, rileva in tal senso che:

  • la centralità della prestazione di “messa a disposizione dei luoghi” (indicata nella bozza di contratto come “necessaria”) è coerente con la finalità dell’ente;
  • stante la “necessaria” messa a disposizione dei luoghi, l’interpellante non può prestare detti servizi al di fuori di un rapporto contrattuale che non abbia ad oggetto anche la concessione in uso dell’immobile;
  • i servizi aggiuntivi hanno carattere ausiliario alla prestazione principale o comunque la finalità di rendere la prestazione principale rispondente alle esigenze ed alle richieste specifiche del committente.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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