12 Dicembre 2018

Non rilevanti ai fini Iva i transfer pricing adjustments

di Fabio Landuzzi
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La risposta all’interpello n. 60, pubblicata il 2 novembre 2018 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ha confermato quanto già risultava essere diffusamente sostenuto in dottrina, ossia che in assenza di un legame diretto con il corrispettivo pagato per la fornitura iniziale dei beni o per la prestazione dei servizi, e perciò ogni qualvolta l’adjustment dei prezzi di trasferimento – in aumento o in diminuzione – è  esclusivamente volto a consentire il raggiungimento di un margine di profitto ritenuto dalle parti in linea con il principio di libera concorrenza, si configura un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’Iva.

Quanto si legge nella citata Risposta risulta peraltro coerente alle indicazioni contenute in due documenti di fonte unionale, precisamente:

  1. il Working paper 923 del 2017 pubblicato dalla Commissione Europea;
  2. il documento del VAT Expert GroupEuropean Commission – VEG n. 071/Rev 2 “Possible VAT implications of transfer pricing” del 18 aprile 2018.

Il caso di cui si tratta si riferisce ai c.d. “compensating adjustments” che vengono normalmente regolati a fine anno nell’ambito dei rapporti economici fra imprese appartenenti allo stesso gruppo, allo scopo di ricondurre il margine di profitto realizzato dalle parti all’interno dell’intervallo definito di “libera concorrenza” secondo la policy di transfer pricing adottata dal gruppo multinazionale.

Tale prassi è molto diffusa nei gruppi internazionali, in modo particolare nei casi in cui la policy di transfer pricing si basi sulla applicazione di criteri transazionali, in cui si definisce un livello di margine di profitto che deve essere conseguito dalla c.d. “tested party” affinché la transazione possa dirsi regolata in condizioni di libera concorrenza (si veda, ad esempio, i casi in cui il criterio adottato è quello del “margine netto della transazione” c.d. “Tnmm”).

Ebbene, in linea con le indicazioni dei documenti di fonte comunitaria e con i principi fondamentali dell’Iva, l’Amministrazione riconosce che affinché questi transfer pricing adjustments possano incidere sulla determinazione della base imponibile Iva dell’operazione, e quindi aumentare o diminuire il corrispettivo di vendita dei beni o dei servizi ai fini dell’Iva, devono ricorrere tre condizioni:

  1. deve esservi un corrispettivo, in denaro o natura, a fronte di tale aggiustamento postumo dei margini delle transazioni;
  2. devono essere individuate le cessioni di beni o le prestazioni di servizio a cui il suddetto corrispettivo si riferisce;
  3. deve esistere un “legame diretto” tra il suddetto corrispettivo e le cessioni di beni o prestazioni di servizi.

Ed è in modo particolare l’assenza di questo “legame diretto” che rende tali “compensating adjustmentsnon soggetti ad Iva, in quanto l’accordo fra le parti, o meglio ancora la policy di transfer pricing, sono volti non a definire aggiustamenti dei prezzi delle forniture effettuate, bensì di un profitto minimo assicurato per poter rientrare nell’ambito del principio di libera concorrenza.

Se invece, come indica il documento del VAT Expert Group, l’accordo prevedesse aggiustamenti direttamente correlati ai prezzi di forniture di beni o servizi identificate e compiute in un certo lasso di tempo, allora, si realizzerebbe una transazione soggetta ad Iva; allo stesso modo quando si tratta di servizi, e l’aggiustamento riguarda il differenziale fra un dato provvisorio addebitato in base alle previsioni (budget) ed il dato consuntivo definitivo.

Quando invece si tratta di un aggiustamento volto solo a riportare nel range del principio di libera concorrenza la transazione infragruppo, ai fini Iva la base imponibile non può essere comunque fatta corrispondere al “valore normale” della transazione, se non nei casi tassativamente previsti dall’articolo 80 Direttiva 2006/112/CE e recepiti nell’articolo 13, comma 3, D.P.R. 633/1972; altrimenti, ne deriverebbe una lesione del principio di neutralità dell’Iva in quanto l’imposta sarebbe impropriamente calcolata su una base diversa dal corrispettivo pagato.

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