Modello TR: modifica della scelta tra compensazione e rimborso
di EVOLUTIONI contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di Iva detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere (in tutto o in parte) il rimborso di tale somma ovvero l’utilizzo in compensazione “orizzontale” della stessa (ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997), devono presentare il modello Iva TR.
Tale modello, lo si ricorda, deve essere presentato in via telematica “entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento”, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Occorre segnalare che alla data di invio del modello è connesso l’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito in quanto, in generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. In particolare, a seguito del D.L. 50/2017, laddove il credito Iva sia di importo superiore a 5.000 euro annui la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello TR (in precedenza l’utilizzo in compensazione poteva essere effettuato “a partire dal sedici del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza”).
Inoltre, coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) sono tenuti a presentare il suddetto modello munito del visto di conformità o, in alternativa, della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo.
Qualora, successivamente alla presentazione dell’istanza, il contribuente voglia cambiare la propria scelta chiedendo in compensazione la somma che aveva in precedenza chiesto a rimborso, può farlo, oltre i termini di presentazione del modello TR, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 99/E/2014.
In tal caso, la rettifica operata dal contribuente nel modello TR è sempre ammessa, a condizione che l’Ufficio competente per il rimborso non abbia già validato la disposizione di pagamento in favore del contribuente stesso.
Tuttavia, qualora la somma già chiesta a rimborso dovesse essere utilizzata in compensazione senza aver provveduto alla rettifica del modello TR, si verifica l’ipotesi di indebito utilizzo di somme in compensazione, e quindi l’applicazione della sanzione nella misura del 30% dell’importo non versato a norma dell’articolo 13, D.Lgs. 471/1997.
Inoltre, viene chiarito che qualora il contribuente modifichi la propria scelta da compensazione a rimborso, la destinazione del credito IVA trimestrale può essere rettificata alla sola condizione che la somma richiesta a rimborso non sia già stata utilizzata in compensazione.
Sostanzialmente, l’Agenzia delle Entrate, sottolinea l’equivalenza, almeno operativa, tra la scelta per il rimborso IVA infrannuale e la compensazione del credito IVA.
Va poi rilevato che la risoluzione AdE 82/E/2018 ha chiarito che la presentazione del modello TR integrativo è consentita fino alla scadenza di invio della dichiarazione Iva annuale (30 aprile di ogni anno) e non “solo” fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale IVA. Peraltro, nell’occasione l’Agenzia ha precisato che l’integrativa resta comunque possibile solo per modificare elementi che non incidono sull’ammontare del credito infrannuale.
Rientrano in tali ipotesi, oltre che il mutamento della destinazione del credito, anche:
- la successiva apposizione del visto di conformità;
- la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria;
- l’attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |