In scadenza il versamento dell’imposta sostitutiva sul Tfr
di Viviana GrippoIl 17 dicembre scadrà il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, maturata nell’anno 2018.
Secondo il disposto dell’articolo 2120 cod. civ., il Tfr deve essere incrementato ogni anno, al 31 dicembre, di un importo (rivalutazione) calcolato sulla base di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
La rivalutazione, rappresentando un incremento fittizio di valore, è soggetta, secondo il disposto dell’articolo 11 D.Lgs. 47/2000, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura, oggi, del 17%.
Il versamento di tale imposta può avvenire in due tranche:
– la prima scadenza, in acconto, è fissata al 16 dicembre dell’anno n (ovvero il 17 dicembre, dato che per il 2018 la data originaria sarebbe domenica),
– la seconda, a saldo, al 16 febbraio dell’anno n+1.
Il versamento deve avvenire con modello F24 e i seguenti codice tributo:
- 1712 per l’acconto,
- 1713 per il saldo.
Le rilevazioni contabili da porre in essere all’atto del versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta sono le seguenti.
Versamento dell’acconto:
Erario c/imposta sostitutiva sul Tfr (sp) a Banca c/c (sp) 500,00
Alla fine dell’esercizio, va rilevato l’accantonamento Tfr dell’anno comprensivo della rivalutazione.
In questo caso, sempre con importi a scelta, la rilevazione contabile apparirà come segue:
Accantonamento Tfr (ce) a Diversi 12.000,00
a Fondo Tfr (sp) 11.000,00
a Erario c/imposta sostitutiva sul Tfr (sp) 800,00
All’atto del versamento del saldo nel mese di febbraio dell’anno seguente, si procederà allo storno dell’acconto provvedendo a versare la differenza (euro 800,00 meno euro 500,00):
Erario c/imposta sostitutiva sul Tfr (sp) a Banca c/c (sp) 300,00
Potrebbe verificarsi il caso in cui l’acconto d’imposta versato in acconto si riveli superiore al saldo a debito determinato alla fine dell’esercizio.
Si supponga, ad esempio, che alla fine dell’anno venga rilevata la seguente scrittura contabile:
Accantonamento Tfr (ce) a Diversi 15.000,00
a Fondo Tfr (sp) 14.600,00
a Erario c/imposta sostitutiva sul Tfr (sp) 400,00
Al 16 febbraio non sarà necessario effettuare nessun versamento a saldo avendo, all’atto del pagamento dell’acconto, versato già il dovuto.
Si creerà quindi un credito dell’azienda nei confronti dell’erario per l’imposta maggiormente versata.
Tale eccedenza potrà essere utilizzata in compensazione nel modello F24.
Si potrebbe ipotizzare, ad esempio, l’utilizzo del credito per il pagamento dell’autoliquidazione Inail, scadente anche essa il 16 febbraio. La scrittura apparirà come segue (importi ipotizzati, ad eccezione del credito compensato che è determinato dalla differenza tra l’imposta sostitutiva sul TFR versata in acconto, pari ad euro 500, e quella effettivamente dovuta, pari ad euro 400):
Inail c/contributi (sp) a Diversi 750,00
a Banca c/c (sp) 650,00
a Erario c/imposta sostitutiva sul Tfr (sp) 100,00