17 Dicembre 2018

Esenzione Iva preclusa per le prestazioni rese da OSS

di EVOLUTION
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L’articolo 10, D.P.R. 633/1972 elenca una serie tassativa di operazioni che beneficiano del regime di esenzione da Iva.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo fornisce alcune indicazioni sull’esenzione Iva relativa alle prestazioni mediche, anche alla luce di una recente risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18), D.P.R. 633/1972, sono esenti da Iva le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99, R.D. 1265/1934, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze.

Il D.M. 17 maggio 2002 ha individuato tra le prestazioni di diagnosi cura e riabilitazione esenti, oltre quelle rese nell’esercizio delle professioni sanitarie indicate all’articolo 99, R.D. 1265/1934, quelle rese da biologi, psicologi, odontoiatri e da operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili.

La Corte di Giustizia, con sentenza n. C-141/00 del 10 settembre 2002, dopo avere ribadito che i termini con i quali sono state designate le esenzioni devono essere interpretati restrittivamente, ha fissato, con riferimento al regime Iva di esenzione previsto per le attività sanitarie, i seguenti principi:

  • al di fuori dell’ambito ospedaliero, il regime di esenzione vale esclusivamente per le prestazioni di cure effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche a fini preventivi, diagnostici o terapeutici, a esclusione delle prestazioni di cure generiche;
  • per quanto riguarda il tipo di cure rientrante nella nozione di “prestazioni mediche”, questa non si presta ad un’interpretazione che includa interventi medici diretti ad uno scopo diverso da quello della diagnosi, della cura e riabilitazione.

Quindi, pur rilevando l’oggettività, seppur parziale in quanto in ogni caso i soggetti prestatori devono essere abilitati all’esercizio della professione, della richiamata norma esentativa, è indispensabile, per poter usufruire dell’esenzione Iva, che la prestazione stessa sia resa alla persona nell’ambito di quelle specifiche attività. In particolare, la risoluzione n. 184/E/2003 ha precisato che:

  • per attività di diagnosi s’intende l’attività diretta ad identificare la patologia cui i pazienti sono affetti;
  • per prestazioni di cura s’intendono le prestazioni di assistenza medica generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica. Intendendo per quest’ultima non genericamente qualsiasi tipologia di prestazione farmaceutica, bensì solo quella a contenuto terapeutico: preparazione di prodotti farmaceutici, prelievi ed esami del sangue, misurazione della pressione sanguigna, etc. Prestazioni, effettuate in regime di esenzione Iva, per le quali, sostanzialmente, è prevalente la prestazione di fare rispetto alla sola cessione di medicinali;
  • per prestazioni di riabilitazione s’intendono quelle che, al pari delle prestazioni di cura, le quali prevedono una prevalente prestazione di fare, sono rivolte al recupero funzionale e sociale del soggetto.

Come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 4/E/2005, l’ambito di applicazione dell’esenzione prevista dal citato articolo 10, comma 1, n. 18), D.P.R. 633/1972 va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia.

In tal modo si evita di comprendere indistintamente nell’esenzione Iva tutte le estrinsecazioni delle professioni mediche e paramediche, ma si rende necessario individuare nell’ambito di tali professioni le prestazioni non riconducibili alla nozione di prestazioni mediche.

In chiusura si segnale che l’Agenzia è tornata di recente sul tema affermando, con la risposta n. 90 del 3 dicembre 2018, che la figura dell’operatore socio sanitario (OSS) non è ricompresa tra i soggetti prestatori abilitati all’esercizio della professione medica cui torna applicabile l’esenzione, non essendo inclusa né nel D.M. 17 maggio 2002, né nell’articolo 99, R.D. 1265/1934. Pertanto, alle prestazioni rese dai predetti operatori torna applicabile l’Iva con l’aliquota ordinaria.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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