Le carte di lavoro del revisore – I° parte
di Francesco RizziIl revisore deve dare idonea evidenza documentale delle procedure di revisione svolte, degli elementi probativi acquisiti e delle conclusioni raggiunte.
In seguito all’abolizione dell’obbligo di tenuta e conservazione del “libro del revisore”, avvenuta ad opera dell’articolo 37 D.Lgs. 39/2010 che ha abrogato l’articolo 2409-ter cod. civ., tale formalizzazione del lavoro può avvenire unicamente tramite la redazione delle cosiddette “carte di lavoro” (dette anche, con terminologia anglosassone, “working papers” o “workpapers”), le quali dovranno essere archiviate nel cosiddetto “fascicolo o dossier di revisione” (nei principi di revisione anche denominato “file di revisione” o “audit file”).
Premesso ulteriormente che nel presente lavoro si farà solamente riferimento alla revisione legale nelle imprese di minori dimensioni non quotate, con esclusione, quindi, degli enti di interesse pubblico (EIP), si reputa opportuno iniziare la trattazione dell’argomento in parola partendo, in primo luogo, dalle “fonti”.
Per quel che attiene ai principi “generali” relativi alle responsabilità connesse alla predisposizione della documentazione della revisione, nonché alla finalità, alla forma, al contenuto, all’ampiezza e alla raccolta della documentazione, la fonte principale è costituita dal principio di revisione interazionale (ISA Italia) n. 230 (principio interamente dedicato alla documentazione della revisione).
“Specifiche regole” sulla documentazione della revisione sono invece contenute nell’articolo 10-quater, commi 4, 7 e 8, D. Lgs. 39/2010 e in appositi paragrafi di altri principi di revisione.
Nello specifico, quest’ultimi sono:
- i paragrafi 10-12 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210, “Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione”;
- i paragrafi 24-25 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220, “Controllo della qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio”;
- i paragrafi 44-47 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, “Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio”;
- il paragrafo 29 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 250, “La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio”;
- i paragrafi 17-18 del principio di revisione (SA Italia) n. 250B “Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale”;
- il paragrafo 23 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260, “Comunicazione con i responsabili delle attività di governance”;
- il paragrafo 12 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 300, “Pianificazione della revisione contabile del bilancio”;
- il paragrafo 32 del principio di revisione internazionale (ISA) n. 315, “L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera”;
- il paragrafo 14 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 320, “Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile”;
- i paragrafi 28-30 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, “Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati”;
- il paragrafo 15 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450, “Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile”;
- il paragrafo 23 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 540, “Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa”;
- il paragrafo 28 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 550, “Parti correlate”;
- i paragrafi 50 e 50 (I) del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 600, “La revisione del bilancio del gruppo – considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti)”;
- i paragrafi 36-37 del principio di revisione internazionale (ISA) n. 610, “Utilizzo del lavoro dei revisori interni”;
- il paragrafo 23 del principio di revisione (SA Italia) 720B “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”.
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