22 Dicembre 2018

Coltivatore diretto e Iap: figure distinte

di Luigi Scappini
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Come noto, il Legislatore, in un percorso di ammodernamento del settore primario iniziato con il D.Lgs. 228/2001, a mezzo del quale è stato concepito e quindi traslato nel codice civile una nuova figura di imprenditore agricolo, ha introdotto, con l’articolo 1 D.Lgs. 99/2004, la figura dello Iap (imprenditore agricolo professionale), in sostituzione del precedente Iatp (imprenditore agricolo a titolo principale).

Tale forma imprenditoriale va ad affiancare quella del coltivatore diretto, differenziandosi, tuttavia, dallo stesso.

La semplice lettura dei requisiti richiesti alle due figure professionali ne evidenzia la distanza.

Il coltivatore diretto è colui che coltiva direttamente e abitualmente un fondo; al contrario, allo Iap è “solamente” richiesto che dedichi la maggior parte del proprio tempo lavorativo alle attività agricole come definite dall’articolo 2135 cod. civ., senza richiedere espressamente l’attività manuale, ben potendo lo Iap limitarsi a compiti di natura organizzativa e manageriale.

Tale lettura del resto si allinea con l’intento del Legislatore di introdurre una figura manageriale nella gestione delle aziende agricole.

Il disallineamento trova, inoltre, conferma nella circostanza che, nel momento in cui il coltivatore diretto si iscrive alla previdenza agricola, automaticamente, l’Inps procede a stornare parte dei contributi percepiti all’Inail di modo che il nostro imprenditore abbia anche la copertura assicurativa richiesta per determinate attività manuali; circostanza che, al contrario, non si verifica nel momento in cui lo Iap procede all’iscrizione alla gestione previdenziale agricola.

Tuttavia, tale iscrizione si rende necessaria nel momento in cui lo Iap intenda fruire delle agevolazioni riconosciute al coltivatore diretto quali, ad esempio, l’esenzione Irpef, relativamente ai redditi dominicali e agrari, prevista per il triennio 2017-2019.

Tuttavia, tra le agevolazioni maggiormente vantaggiose cui può aspirare lo Iap nel momento in cui si iscrive all’Inps gestione agricola, vi è sicuramente quella prevista per l’acquisto dei fondi rustici, meglio nota come piccola proprietà contadina, norma introdotta sin dal lontano 1954 (L. 604/1954) per cercare di incentivare e stimolare l’aggregazione di fondi rustici, e poi stabilizzata a mezzo della L. 25/2010.

Di questo aspetto si è occupata la recente sentenza della CTR Milano, n. 4482/XII/2018.

Il contenzioso nasce da un avviso di liquidazione per recupero delle maggiori imposte di registro e ipocatastali dovute a seguito di decadenza delle agevolazioni fiscali ex articolo 6 L. 604/1954.

Nello specifico, a parere dell’Agenzia delle entrate, la società non aveva diritto a fruire dell’agevolazione in quanto non aveva presentato il certificato rilasciato dall’Ispettorato provinciale agrario attestante i requisiti richiesti dall’allora vigente articolo 2 L. 604/1954.

Ai sensi dell’articolo 2 L. 604/154, infatti, il coltivatore diretto deve (doveva):

  1. dedicarsi abitualmente alla lavorazione della terra;
  2. il fondo doveva essere idoneo alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti non eccedere di oltre 1/10 la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;
  3. nel biennio precedente non aver venduto altri fondi rustici oppure non aver venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non fosse superiore a 1 ettaro, con una tolleranza del 10%.

La CTR Milano in commento, facendo proprie i precedenti indirizzi giurisprudenziali di legittimità ha respinto le istanze dell’Agenzia delle entrate, sul corretto presupposto per cui “l’imprenditore agricolo professionale non decade dalle agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina anche nel caso in cui non siano rispettate le limitazioni previste dalla normativa di riferimento per il coltivatore diretto in quanto tali vincoli sono incompatibili con la figura stessa dello IAP”, infatti, come chiarito anche con la sentenza della Cassazione n. 14403/2016Il legislatore ha inteso con l’articolo 1, comma 4 del D.Lgs. n. 99 del 2004, riconoscere a favore dell’imprenditore agricolo professionale un’agevolazione del tutto nuova, differente da quella prevista a favore del coltivatore diretto, la quale ha la funzione di incentivare la nuova imprenditoria agricola; un’agevolazione che perciò prescindere dai requisiti previsti per il coltivatore diretto in quanto ritenuti incompatibili rispetto alla figura dello IAP” (in senso conforme anche la precedente sentenza 16071/2013).

In conclusione, in vigenza della L. 604/1954, la qualifica di Iap alla data della stipula dell’atto notarile di acquisto del fondo, era la “sola condizione richiesta per la fruizione dell’agevolazione prevista dall’articolo 1 della L. 6 agosto 1954, n. 604” (cfr. sentenza n. 19909/2016).

Bilancio e bilancio sociale di enti di terzo settore e imprese sociali