24 Dicembre 2018

Conferimento e trasformazione in Stp: i chiarimenti delle Entrate

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Rispondendo a due istanze di interpello l’Agenzia delle entrate ha, nei giorni scorsi, concentrato l’attenzione sul conferimento di uno studio professionale individuale in una società tra professionisti e sulla trasformazione dell’associazione professionale, sempre in società tra professionisti.

Con riferimento alla prima fattispecie, l’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 125 dello scorso 21 dicembre, ha analizzato il caso di un odontoiatra che intendeva conferire il suo studio professionale individuale in una società tra professionisti, già costituita in forma di Srl.

L’Agenzia delle entrate, rispondendo ai quesiti prospettati dal contribuente ha ritenuto che l’operazione in esame non potesse beneficiare del regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 176 Tuir, poiché il professionista conferente non esercitava, prima dell’operazione di conferimento, attività d’impresa (il richiamato articolo 176 Tuir espressamente prevede, infatti, che non costituiscono realizzo di plusvalenze e minusvalenze esclusivamentei conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali”).

L’operazione, pertanto, secondo l’Agenzia delle entrate, deve ritenersi soggetta alle disposizioni dell’articolo 54 Tuir, in forza del quale concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le plusvalenze dei beni strumentali realizzate, tra l’altro, mediante cessione a titolo oneroso.

Ai fini Iva, invece, nella sua risposta all’istanza d’interpello l’Agenzia delle entrate, richiamando due precedenti sentenze della Corte di Cassazione (Cassazione, SS.UU., n. 1889/1967 e Cassazione n. 2860/2010) ha ritenuto che lo studio professionale non possa qualificarsi come un’azienda, per cui non può trovare applicazione l’articolo 2, comma 3, lett. b), D.P.R. 633/1972, essendo invece necessario far riferimento all’articolo 2, comma 1, D.P.R. 633/1972.

Il conferimento dello studio professionale in società, non avendo per oggetto un’azienda, costituisce quindi, ad avviso dell’Agenzia delle entrate, una cessione di beni, il cui trattamento fiscale va verificato avendo riguardo all’oggetto del conferimento.

Sul punto, tuttavia, possono essere sollevate perplessità, soprattutto perché le conclusioni raggiunte ignorano totalmente le caratteristiche dello studio professionale. Giova infatti ricordare che la Corte di Cassazione, ha già avuto modo di affermare che “anche gli studi professionali in genere, possono anche essere organizzati sotto forma di azienda c.d. professionale tutte le volte in cui al profilo personale dell’attività svolta, si affianchino un’organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e di dipendenti, un’ampiezza dei locali adibiti all’attività “tali che il fattore organizzativo e l’entità dei mezzi impiegati sovrasti l’attività professionale del (dei) titolare (i), o quantomeno si ponga, rispetto ad essa, come entità giuridica dotata di una propria autonomia strutturale e funzionale che, seppur non separata dall’attività dei titolari, assuma una rilevanza economica tale da essere suscettibile di una propria valutazione e divenire, per se stessa, oggetto di possibile contrattazione in base al combinato disposto di cui agli articoli 2238, 2082, 2112, 2555 cod. civ. (v. Cass. 11896/2002); tant’è che il trasferimento di azienda “può aver luogo anche in riferimento agli studi professionali tutte le volte in cui al profilo professionale dell’attività svolta si affianchi una organizzazione di mezzi e di strutture, un numero di titolari e di dipendenti, una ampiezza di locali adibiti ad attività professionale tali che il rapporto organizzativo e l’entità dei mezzi impiegati sovrastino l’attività del titolare, il cui accertamento compete al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se fondato su una motivazione adeguata e immune da errori” (Cassazione n. 14642/2006)” (Cassazione, n. 10178/2007).

Trasformazione dell’associazione professionale in Stp

Le conclusioni raggiunte dall’Agenzia delle entrate e appena analizzate si pongono in linea con quelle fornite con una precedente risposta all’interpello (risposta all’istanza di interpello n. 107 del 12 dicembre).

Anche in questo caso, infatti, l’Agenzia ha ritenuto non applicabile l’articolo 170 Tuir, e, quindi, ha escluso la neutralità fiscale della trasformazione di una associazione professionale in Stp ritenendo di poter qualificare la prospettata operazione come una trasformazione eterogenea ai sensi dell’articolo 171, comma 2, Tuir (trasformazione da ente non commerciale a soggetto Ires), e quindi come un’operazione fiscalmente rilevante, non svolgendo l’associazione professionale attività commerciale.

Più precisamente, producendo il soggetto conferente reddito di lavoratore autonomo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1-bis, lett. a), Tuir, concorreranno a formare il reddito della conferente le plusvalenze dei beni strumentali realizzate mediante cessione a titolo oneroso.

La risposta all’interpello, a tal proposito precisa che il valore delle plusvalenze è dato dalla differenza tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato nonché, in assenza di corrispettivo, dalla differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato; per i beni diversi da quelli strumentali e per i crediti conferiti trova, invece, applicazione l’articolo 9, comma 2, Tuir secondo cui si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti a seguito della trasformazione in società tra professionisti.

Sebbene non espressamente richiamata nella risposta, si ricorda tuttavia che, con la risoluzione AdE 177/E/2009 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che “l’apporto della clientela in occasione dell’ingresso in uno studio associato, senza corresponsione di compenso, configura un’operazione fiscalmente irrilevante in capo ai singoli associati, indipendentemente dalla circostanza che tale apporto rientri tra i parametri considerati per la fissazione delle quote di partecipazione agli utili”.

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