31 Dicembre 2018

La circolare del Ministero del Lavoro e gli statuti degli ets

di Guido Martinelli
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Con la circolare ministeriale n. 20 del 27.12.2018, avente ad oggetto: “Codice del terzo settore. Adeguamenti statutari”, la competente direzione del Ministero del Lavoro fornisce importanti chiarimenti sulle modalità e sui contenuti delle modifiche statutarie che dovranno essere adottate, entro il prossimo 2 agosto, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle Onlus che erano già costituite alla data di entrata in vigore del codice del terzo settore, secondo quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, D.Lgs. 117/2017.

La circolare è corredata da una esaustiva tabella di sintesi che consente di verificare quali possono essere le modalità assembleari attraverso le quali adottare gli adeguamenti statutari.

La circolare ricorda che, al momento, l’obbligo dell’adeguamento statutario riguarda tre tipologie di soggetti collettivi: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus.

Fino alla istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore, le modifiche statutarie adottate dagli enti in esame, dotati di personalità giuridica, dovranno ricevere l’approvazione dell’autorità statale o regionale, in conformità al dettato dell’articolo 2, comma 1, D.P.R. 361/2000.

Già indicato il termine entro cui dovranno essere deliberate, la circolare si sofferma con estrema attenzione sulle modalità con le quali queste modifiche potranno essere adottate.

A tal fine viene indicato che le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, come contenuto nella novella all’articolo 101, comma 2, c.t.s. (approvata con D.Lgs. 105/2018), sono attivabili limitatamente a due tipologie di modifica, ovvero: “da un lato per gli adeguamenti alle disposizioni del codice aventi carattere inderogabile; dall’altro per l’introduzione di clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, qualora queste ultime risultino ai sensi di legge derogabili mediante specifica clausola statutaria”.

Rimangono, invece, escluse (e quindi dovranno essere adottate con i quorum previsti dallo statuto vigente per le modifiche statutarie) le norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà (“tali norme sono di regola individuabili per la formula – l’atto costitutivo o lo statuto possono- oppure per la formula – se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono –“); ciò in quanto si vuole evitare che vengano approvate “con ridotte garanzie nei confronti di eventuali minoranze dissenzienti” modifiche statutarie che la nuova normativa  in realtà non impone né richiede.

Questo iter agevolato all’introduzione delle modifiche previste dal codice del terzo settore riguarda però solo gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del codice (3 agosto 2017).

Gli enti interessati costituiti successivamente (e che si costituiranno fino alla entrata in vigore del RUNTS) sono tenuti a conformarsi da subito alle disposizioni previste per gli statuti dal codice, fatte salve quelle che presentino “un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione e alla operatività del registro unico nazionale ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi”.

Problemi applicativi presenta la disciplina prevista per le Onlus. Questa categoria, come è noto, verrà meno con l’entrata in vigore del RUNTS.

Pertanto la circolare ribadisce che le Onlus devono, entro il termine del prossimo 2 agosto, apportare al proprio statuto gli adeguamenti necessari a seconda di quale sarà la sezione del registro alla quale decideranno di aderire, subordinandone l’efficacia alla loro effettiva iscrizione nel nuovo registro unico nazionale del terzo settore.

Nel contempo queste ultime devono stabilire, con espressa previsione statutaria, la cessazione delle vecchie clausole statutarie rese necessarie dal regime Onlus ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del terzo settore.

Rimane pertanto non chiarito un altro aspetto. La Onlus che non intenda proseguire la propria attività come ente del terzo settore (o che abbia deciso di sciogliersi con il venire meno della disciplina specifica) e, pertanto, non provveda a effettuare l’adeguamento statutaria richiesto, potrà continuare ad applicare la disciplina fiscale delle Onlus fino alla definitiva abrogazione del D.Lgs. 460/1997? Un chiarimento sul punto potrebbe essere importante.

Analogamente, dovrà essere definito se le attuali aps e odv che non provvedano a effettuare le relative modifiche statutarie potranno continuare ad applicare la disciplina fiscale oggi esistente fino alla definitiva entrata in vigore del Runts.

Viene chiarito, infine, che qualora l’ente del terzo settore (la sigla ETS potrà e dovrà essere utilizzata solo successivamente alla entrata a regime del registro) voglia svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale lo statuto dovrà prevedere questa possibilità senza che sia necessario inserire la descrizione delle attività esperibili, potendo essere lasciate alla scelta dall’organo dell’ente a cui lo statuto ha concesso tale competenza.

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