5 Gennaio 2019

Stabile organizzazione e fusione comunitaria: come si calcola l’Ace?

di Marco Bargagli
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Come noto, la “stabile organizzazione” (c.d. branch) può essere definita come una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita, in tutto o in parte, la sua attività sul territorio dello Stato.

Una particolare problematica operativa che può riguardare una branch di un soggetto non residente, riguarda la quantificazione dell’agevolazione Ace (aiuto alla crescita economica) nell’ambito di un’operazione straordinaria che ha riguardato proprio una stabile organizzazione.

In merito, l’Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Grandi Contribuenti, con la risposta all’interpello n. 86/2018, ha fornito importanti chiarimenti in ordine al calcolo del beneficio Ace attribuibile ad una stabile organizzazione nell’ambito di una fusione intracomunitaria, effettuata in regime di neutralità fiscale.

In particolare, la questione in rassegna riguardava la stabile organizzazione italiana (soggetto istante che operava nell’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa nei rami credito e cauzione) di un soggetto di diritto belga, totalmente controllata da una società di diritto francese.

La predetta stabile organizzazione era stata costituita nell’esercizio “n” e, a seguito dell’incorporazione mediante fusione intracomunitaria di una società di diritto italiano (“X Italia”), in una società di diritto estero (“X Belgium”), aveva acquisito tutti gli assets aziendali di “X Italia”.

La citata operazione straordinaria:

  • è stata posta in essere in linea con le disposizioni di cui alla Direttiva 2005/56/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, regolarmente recepita da entrambi gli Stati interessati ossia l’Italia (Stato della società incorporata) e il Belgio (Stato della società incorporante);
  • è stata realizzata in regime di neutralità fiscale, non ha comportato il trasferimento all’estero di alcun bene patrimoniale, materiale o immateriale e, conseguentemente, non ha determinato alcun salto d’imposta con riferimento alle attività facenti capo alla società incorporata.

Ciò detto, considerato che gli effetti civilistici, contabili e fiscali della fusione sopra descritta decorrono dalle ore 24 del 31 dicembre 2011, il soggetto interpellante ha richiesto di sapere se sia ragionevole determinare gli incrementi patrimoniali, rilevanti ai fini ACE, a decorrere dal periodo d’imposta 2012  assumendo, come base di partenza, un valore  corrispondente al maggiore tra il fondo di dotazione contabile al 31 dicembre 2010 (al netto degli utili di esercizio) e il fondo congruo ai fini fiscali in pari data.

Nello specifico, il soggetto istante intenderebbe calcolare la somma algebrica tra incrementi e decrementi patrimoniali in misura non superiore a quella necessaria per raggiungere la congruità fiscale del fondo di dotazione, assumendo la stessa rilevanza Ace a decorrere dal periodo di imposta 2012.

Preso atto delle argomentazioni logico giuridiche espresse da parte del contribuente, l’Agenzia delle entrate ha preliminarmente osservato che:

  • con riferimento all’agevolazione Ace, i soggetti esteri esercenti in Italia attività commerciali per mezzo di stabili organizzazioni rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione;
  • per tali soggetti, le disposizioni previste in materia di Ace si applicano con riferimento agli incrementi del fondo di dotazione della stabile organizzazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Ciò premesso, il busillis riguarda la costituzione in Italia di una stabile organizzazione di un soggetto non residente a seguito di una fusione per incorporazione intracomunitaria in regime di neutralità fiscale di una società residente in Italia in data successiva rispetto all’entrata in vigore dell’agevolazione Ace.

In merito, l’Agenzia delle entrate – richiamando precisi riferimenti normativi e di prassi (cfr. circolare n. 21/E/2015 e D.M. 03.08.2017) – ha chiarito che la base di partenza su cui commisurare gli eventuali incrementi rilevanti ai fini dell’agevolazione Ace è rappresentata dal maggiore tra il fondo di dotazione contabile al 31.12.2010 (al netto degli utili di esercizio) e il fondo congruo a fini fiscali in pari data.

In particolare, nella relazione illustrativa al citato decreto ministeriale, è stato chiarito che l’ammontare del fondo di dotazione da prendere come punto di riferimento non è quello indicato nei documenti contabili, ma occorre far riferimento al fondo di dotazione, anche figurativo, congruo ai fini fiscali.

In buona sostanza:

  • per valutare il livello di capitalizzazione della stabile organizzazione Italiana di un soggetto estero occorre determinare l’ammontare del fondo congruo fiscale alla data del 31 dicembre 2010;
  • solo quando sarà superato il dato di partenza del 2010, gli incrementi di fondo di dotazione potranno risultare idonei a garantire il relativo rendimento nozionale.

In conclusione, nel caso prospettato:

  • al 31.12.2010 la stabile organizzazione non era ancora presente, mentre era operativa la società di diritto italiano (X Italia) dalla cui successiva incorporazione con la casa-madre belga si è costituita la stabile organizzazione situata in Italia che ha ereditato i relativi valori, oltre al patrimonio netto contabile di partenza;
  • è corretto assumere, come dato contabile di partenza, il patrimonio netto al 31/12/2010 della società italiana incorporata.
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