5 Gennaio 2019

Residenza fiscale persone fisiche

di EVOLUTION
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Stabilire se una persona fisica debba essere considerata o meno fiscalmente residente nel territorio dello Stato è evidentemente aspetto di importanza fondamentale per determinare quali siano gli obblighi impositivi in relazione ai redditi ad esso ascrivibili e quali siano gli adempimenti da porre in essere.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio.

Stabilire se una persona fisica debba essere considerata o meno fiscalmente residente nel territorio dello Stato è evidentemente aspetto di importanza fondamentale per determinare quali siano gli obblighi impositivi in relazione ai redditi ad esso ascrivibili e quali siano gli adempimenti da porre in essere.

Il concetto di residenza fiscale e di cittadinanza non devono essere naturalmente confusi: lo straniero che vive in Italia è, in linea generale, fiscalmente residente nel territorio dello Stato, mentre, in modo speculare, l’italiano trasferitosi all’estero non deve più essere considerato, a determinate condizioni, fiscalmente residente in Italia.

Allo stesso tempo, il concetto di residenza fiscale non deve essere neppure confuso con quello di domicilio fiscale.

Il primo è funzionale ad individuare lo Stato nel quale il contribuente deve assolvere gli obblighi tributari, mentre il domicilio fiscale ha la funzione di identificare l’ufficio competente all’accertamento del luogo in cui vanno effettuate le notifiche di atti tributari.

Per i residenti, il domicilio fiscale coincide con il Comune ove hanno la residenza anagrafica, ma può essere stabilito in un Comune diverso, come ad esempio quello in cui si svolge l’attività principale.

Per i non residenti, invece, è il Comune nel quale si è prodotto il reddito più alto.

Per i soggetti trasferitisi in Paesi black list, il domicilio fiscale è nel Comune di ultima residenza nello Stato.

Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Per stabilire se un soggetto possa essere considerato o meno fiscalmente residente nel territorio dello Stato, bisogna guardare sia alla norma interna che a quella convenzionale, laddove naturalmente l’Italia abbia stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni con l’altro Paese al quale potrebbe essere correlata la residenza del soggetto in questione.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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