Il servizio fatturato dal socio alla STP genera reddito professionale
di Alessandro BonuzziIn occasione della risposta all’istanza d’interpello n. 128/2018 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul tema delle società tra professionisti. In particolare, nel caso specifico, la STP istante era costituita nella forma della società a responsabilità limitata e aveva per oggetto sociale l’esercizio dell’attività professionale di dottore commercialista.
Alla base dell’interpello c’era l’intenzione della società di sottoscrivere con alcuni soci professionisti, in possesso di una partita Iva personale e senza soluzione di continuità, un contratto di prestazione d’opera, di cui agli articoli 2230 e ss. cod. civ.. A fronte del servizio prestato, il compenso sarebbe stato costituito da un importo annuale, presumibilmente ripartito in dodici mensilità, diversificato in funzione delle ore lavorate, completamente indipendente sia dal risultato economico della STP che dalla partecipazione posseduta nel capitale della stessa.
La società ha richiesto un parere al Fisco su quale fosse il corretto trattamento fiscale da riservare, ai fini Irpef e Ires, ai corrispettivi riconosciuti ai soci.
L’Agenzia delle entrate, dopo aver ricordato che:
- le STP, appartenendo alle società tipiche disciplinate dal codice civile, sono soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto e che,
- ai fini della qualificazione del reddito da esse prodotto, non assume alcuna rilevanza l’esercizio dell’attività professionale, bensì il fatto di operare in una veste giuridica societaria,
- pertanto, allorquando siano costituite nella forma della snc, sas, srl, spa o sapa, il reddito complessivo, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa,
ha analizzato la disciplina civilistica dei conferimenti delle Srl.
Ai sensi dell’articolo 2464, comma 3, cod. civ., “Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro”. Inoltre, per effetto del successivo comma 6, “Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società …”.
Nel caso in esame, atteso che lo statuto della STP non prevede la possibilità di conferimenti in natura, le prestazioni d’opera non potranno configurare un conferimento di prestazione d’opera, ma saranno da qualificarsi come attività lavorativa svolta in favore della società.
In particolare, a parere dell’Agenzia, i compensi corrisposti dalla STP ai soci per le prestazioni d’opera effettuate andranno qualificati quali redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 Tuir, sui quali la società sarà tenuta a operare la ritenuta d’acconto di cui all’articolo 25 D.P.R. 600/1973.
Dall’altra parte, la STP potrà portare in deduzione dal proprio reddito d’impresa i compensi corrisposti ai soci per le prestazioni d’opera:
- in ossequio al principio della derivazione rafforzata, laddove la società non sia una micro-impresa;
- in base al principio di competenza fiscale di cui all’articolo 109 Tuir, laddove invece la società rientri nei parametri per essere considerata una micro-impresa.