12 Gennaio 2019

Non abusivo lo spin-off immobiliare di un gruppo societario

di Angelo Ginex
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Con la risposta all’interpello n. 139/2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’operazione di scissione parziale proporzionale, preordinata alla separazione dell’attività operativa da quella immobiliare (c.d. spin-off immobiliare), non è fiscalmente illecita ma, anzi, “rappresenta un’operazione fisiologica di riorganizzazione del compendio immobiliare del gruppo industriale”, al fine di sviluppare più efficientemente le due attività.

Nel caso di specie, un gruppo societario composto da tre società intendeva intraprendere una scissione parziale e proporzionale, consistente nel trasferimento del comparto immobiliare posseduto da due società scindendi alla terza beneficiaria, affinché quest’ultima lo locasse successivamente alle prime a canoni di mercato.

Dal punto di vista civilistico, in particolare, detta operazione straordinaria importava il trasferimento di parte del patrimonio alla beneficiaria, con relativa riduzione di ciascuno dei patrimoni netti in misura pari alla parte di patrimonio assegnato e conferimento ai soci delle scindendi di quote di partecipazione della beneficiaria in proporzione alle loro partecipazioni sociali.

In via preventiva, dunque, il gruppo presentava istanza di interpello antiabuso ex articolo 11, comma 1, lett. c), L. 212/2000, adducendo che l’intera allocazione degli immobili in capo alla società beneficiaria, già gestrice dell’intero asset immobiliare delle prime, avrebbe contribuito al miglioramento strutturale dell’impresa mediante la separazione delle attività immobiliari da quelle operative.

Lo strumento dello spin-off immobiliare si lasciava preferire, infatti, alla più onerosa cessione diretta degli immobili, senza con ciò aver meno dignità fiscale rispetto a quest’ultima né costituire un’operazione priva di sostanza economica concretizzante un indebito vantaggio fiscale e, dunque, abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis L. 212/2000.

L’Amministrazione finanziaria, nel rispondere al quesito posto, ha escluso categoricamente che la riorganizzazione perseguita mediante detta particolare operazione di scissione integri un disegno abusivo.

In particolare, in riferimento alle imposte dirette e all’Irap, essa ha ribadito il carattere tendenzialmente neutrale a livello fiscale della scissione, stabilito dall’articolo 173 Tuir, ed ha precisato che il trasferimento del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie, a meno che non fruiscano di un regime agevolato, non produce la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.

Ciò in quanto, le plusvalenze relative ai componenti patrimoniali trasferiti dalla società scissa a quella beneficiaria e mantenuti temporaneamente neutrali all’operazione, concorreranno a formare il reddito della società, secondo le ordinarie regole impositive, allorquando verranno ceduti a titolo oneroso, ovvero verranno assegnati ai soci o, ancora, verranno destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa, uscendo in tal modo dal patrimonio dell’impresa.

Tanto vale, inoltre, quando la scissione produca il trasferimento di un contratto di leasing.

A differenza della cessione del contratto di locazione finanziaria, infatti, la scissione non determina la produzione di una base imponibile, poiché il trasferimento del contratto di leasing produce il solo subentro alla società utilizzatrice, e scissa, della società beneficiaria, la quale, al pari del precedente soggetto, potrà riscattare il bene o cedere il contratto, con relativa tassazione della sopravvenienza attiva conseguita, ai sensi dell’articolo 88, comma 5, Tuir (cfr. Risoluzione AdE 58/E/2007).

Sulla base delle argomentazioni giuridiche allegate dagli istanti, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che l’operazione di scissione parziale proporzionale contrasti con la ratio delle disposizioni tributarie e con i principi dell’ordinamento fiscale, non realizzando così un’operazione abusiva.

Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle formalità previste nell’articolo 173 Tuir, ivi compreso il rinvio all’articolo 172, commi 5 e 6, Tuir e il rispetto delle disposizioni relative alla fiscalità dei soci.

Da ultimo, al pari di qualsiasi altra operazione straordinaria, anche l’operazione di scissione in rassegna è soggetta all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b), D.P.R. 131/1986, scontando un prelievo in misura fissa di 200 euro.

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