15 Gennaio 2019

Nuovi modelli 730/2019 e bonus verde

di Luca Mambrin
Scarica in PDF

L’Agenzia delle entrate ha recentemente pubblicato sul proprio sito internet le bozze del modello e delle istruzioni del 730/2019: tra le principali novità troviamo la nuova detrazione “bonus verde”, introdotta dalla Legge di bilancio 2018 e prorogata, fino al 31.12.2019, dalla Legge di bilancio 2019.

In particolare l’articolo 1, comma 12, L. 205/2017 prevede la possibilità di detrarre, nella misura del 36% e nel limite massimo di euro 5.000, le spese sostenute per

  1. la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  2. la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Tra le spese che possono beneficiare della detrazione sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione di tali interventi.

Nell’ambito delle tipologie di interventi l’Agenzia delle entrate ha chiarito sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. Pertanto, anche la collocazione di piante e altri vegetali in vasi è agevolabile a condizione che faccia parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali.

Inoltre è stato precisato che non possono essere ammesse alla detrazione le spese sostenute per la manutenzione annuale dei giardini preesistenti, in considerazione del fatto che “le spese di progettazione e manutenzione sono agevolabili solo se connesse agli interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private o condominiali di edifici esistenti”.

Ai sensi del citato comma 12 l’agevolazione in esame consiste in una detrazione ai fini Irpef; non spetta quindi ai soggetti Ires. Possono quindi fruire della detrazione coloro che possiedono l’unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi in base a un titolo di proprietà (compresa la nuda proprietà) o in base ad un diritto reale di godimento, quale l’uso, l’usufrutto, l’abitazione o il diritto di superficie.

Parimenti possono beneficiare della detrazione, anche coloro che detengono l’unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi sulla base di un contratto di locazione o di comodato. La detrazione spetta ai soggetti che abbiano sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse siano effettivamente rimaste a loro carico.

Data l’analogia tra il comma 12 e l’articolo 16-bis Tuir che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio si ritiene che tra i soggetti beneficiari della detrazione possono essere ricompresi anche gli imprenditori individuali, le società semplici e le società di persone; se l’intervento è realizzato su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%.

L’agevolazione viene riconosciuta per interventi su edifici esistenti e non risultano quindi agevolabili le spese sostenute per interventi su aree scoperte di immobili in costruzione; inoltre la detrazione setta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis cod. civ..

La detrazione, nella misura del 36%, è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Conseguentemente, la detrazione Irpef massima ottenibile sarà pari a 1.800 euro da ripartire in dieci rate annuali di pari importo (ossia 180 euro all’anno).

Per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali la detrazione spetta fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo: in tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni: sul punto l’Agenzia ha chiarito che i pagamenti possano essere effettuati a mezzo di assegni bancari, postali o circolari non trasferibili o con modalità informatizzate quali, ad esempio, carte di credito, bancomat e bonifici.

Si precisa poi che trovano applicazione, anche per il bonus verde, le disposizioni contenute nell’articolo 16-bis, commi 6 e 8, Tuir, pertanto:

  • la detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincoloai sensi del Lgs. 42/2004 ridotte nella misura del 50%;
  • in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale è stato realizzato l’intervento, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferitaper i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: analisi generali e profili operativi per le imprese