16 Gennaio 2019

La valutazione dei titoli non immobilizzati nel bilancio 2018

di Federica Furlani
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I titoli non immobilizzati, non destinati cioè a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale ed iscritti in bilancio nell’ambito dell’attivo circolante alla voce C.III.6. “altri titoli”, devono essere valutati in base al minor valore tra il costo ammortizzato e il valore di realizzazione desumibile dall’an­damento di mercato.

Il criterio del costo ammortizzato può tuttavia non essere applicato se gli effetti rispet­to alla rilevazione al costo d’acquisto sono irrilevanti. Tale irrilevanza che si presume se:

  • i titoli sono destinati ad essere detenuti durevolmente ma i costi di transazio­ne, i premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo; o
  • i titoli di debito sono detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi;

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato, inoltre, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis cod. civ.) o di quello delle micro-imprese (articolo 2435-ter cod. civ.).

Qualora la società si avvalga di questa facoltà, i titoli sono iscritti al costo di ac­quisto (o costo di sottoscrizione) del titolo, rappresentato dal prezzo pagato, comprensivo dei costi accessori (costi di intermediazione bancaria e finanziaria, spese di consulenza di diretta imputazione, ovvero commissioni, spese e imposte di bollo).

Secondo il criterio del costo ammortizzato invece, i costi di transazione (ovvero i costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione/emissione del titolo), le com­missioni attive e passive iniziali e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza, sono inclusi nella determinazione del costo ammortizzato attraverso il criterio dell’interesse effettivo, ovvero il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del titolo, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal titolo di debito e il suo valore di rilevazione iniziale.

Essi devono pertanto essere ammortizzati lungo la durata attesa del titolo ed il loro ammortamento integra o rettifica, seguendo la medesima classificazione a conto economico, gli interessi attivi calcolati al tasso nominale.

A fine esercizio, sia in caso di rilevazione secondo il criterio del costo ammortizzato che secondo quello del costo d’acquisto, è necessario confrontare tale valore con quello di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato al fine di procedere ad un’eventuale svalutazione del titolo.

L’OIC 20 precisa che è necessario stabilire innanzitutto il riferimento tem­porale che esprime l’andamento del mercato alla data di bilancio, che può essere:

  • la data di fine esercizio (o di quotazione più prossima), che rappresenta la scelta che meno è influenzata da fattori soggettivi ma la quotazione di una singola giornata non è in genere con­siderata rappresentativa dell’“andamento del mercato”, in quanto può essere influenzata da fattori spesso esogeni, relativi a situazioni transitorie riferibili al singolo titolo o al mercato mobiliare nel suo complesso o addirittura alla variabilità dei volumi trattati;
  • la media delle quotazione del titolo relative ad un determinato periodo (ad esempio l’ultimo mese), da preferirsi se consolidato e quindi scevro da perturbazioni temporanee.

Se non esiste un mercato di riferimento per la determinazione del valore di presu­mibile realizzazione si utilizzano tecniche valutative che consentono di individua­re un valore espressivo dell’importo al quale potrebbe perfezionarsi una ipotetica vendita del titolo alla data di riferimento del bilancio.

L’articolo 20-quater D.L. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 136/2018 ha tuttavia previsto una deroga ai criteri di valutazione sopra esposti, consentendo ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli non immobilizzati nel bilancio 2018 che ci apprestiamo a redigere, in base al valore di iscrizione e non a quello di mercato.

Nel bilancio 2018, pertanto, i titoli possono continuare ad essere iscritti in base ai valori di iscrizione dell’esercizio precedente, evitando in tal modo la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

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La redazione del bilancio 2018