Fattura con scontrino emessa in modalità elettronica
di Alessandro BonuzziLa fattura emessa successivamente allo scontrino, su richiesta del cliente, da parte di un soggetto che svolge attività di commercio al minuto, deve avere formato elettronico. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la Risposta n. 7 del 16 gennaio scorso.
In particolare, nell’interpello in questione l’istante ha chiesto se la fattura a richiesta del cliente (definita “fattura con scontrino”) debba essere necessariamente elettronica, considerata:
- da una parte, la previsione contenuta nell’articolo 22 D.P.R. 633/1972, che, in determinate situazioni, consente di non emettere fattura se non a richiesta del cliente e,
- dall’altra, l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019.
La soluzione prospettata dal contribuente andava nel senso di ritenere non obbligatoria l’emissione della fattura elettronica, “in quanto la normativa e la prassi fiscale prevedono la possibilità di annotare la “fattura con scontrino non elettronica” nel registro dei corrispettivi con la dicitura “fattura emessa da numero a numero”» e, dunque, di poter emettere «la fattura con scontrino non elettronica al fine di evitare la duplicazione dell’Iva sulla specifica vendita certificata sia da fattura che da scontrino»”.
Non è però di questo avviso l’Agenzia delle entrate, a parere della quale rimangono validi i chiarimenti forniti in passato con la circolare 97/1997.
Si ricorda che nel documento di prassi citato è stato precisato che:
- la fattura ha funzione sostitutiva dello scontrino oppure della ricevuta fiscale nei casi in cui ne è prescritta l’emissione; pertanto, è escluso il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale solo nell’ipotesi in cui per la stessa operazione venga rilasciata la fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione;
- l’operatore economico che intende avvalersi della fatturazione differita potrà utilizzare, in luogo del documento di trasporto o degli altri documenti similari innanzi menzionati, sia lo scontrino fiscale integrato che la ricevuta fiscale integrata. In tal caso, l’ammontare dei corrispettivi certificati da scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita vanno scorporati dal totale giornaliero. Inoltre, in caso di emissione di ricevuta fiscale per corrispettivi oggetto di fatturazione differita, gli stessi potranno essere tenuti distinti nel registro dei corrispettivi, ai fini della loro esclusione dalle liquidazioni periodiche, in quanto i medesimi concorreranno alle liquidazioni relative alle corrispondenti fatture differite.
La disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura “ordinaria”; proprio per questa ragione continuano a trovare applicazione le regole e i chiarimenti del passato riferiti alla fatturazione.
D’altro canto, le stesse istruzioni contenute nelle specifiche tecniche di cui all’allegato A al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, n. 89757, prevedono che nelle ipotesi di fatture elettroniche precedute da scontrino debba essere compilato il blocco informativo “AltriDatiGestionali” con specifiche informazioni.
In conclusione, fermo restando le specifiche ipotesi di esonero o divieto, deve escludersi che la cosiddetta “fattura con scontrino” possa avere forma analogica, dovendo invece essere emessa in formato xml.