22 Gennaio 2019

Campione d’Italia: regime agevolato ma non per tutti

di Davide Albonico
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Con la risposta n. 4 dell’11 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti, in seguito ad uno specifico interpello, è intervenuta in merito ai requisiti di accesso al regime di tassazione agevolato previsto con riferimento alle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia ex articolo 188-bis Tuir.

In particolare, nel caso in oggetto, l’istante, residente in Svizzera nel Canton Ticino ed iscritto all’AIRE presso il comune di Campione d’Italia, chiede se, con riferimento al periodo d’imposta 2017, il proprio domicilio fiscale possa essere considerato il comune di Campione d’Italia, ai sensi del richiamato articolo 188-bis, comma 3, Tuir.

Innanzitutto l’Agenzia rammenta come, dal combinato disposto dell’articolo 2 Tuir e dell’articolo 58 D.P.R. 600/1973, nonché conformemente alle istruzioni dei modelli ministeriali, nella dichiarazione dei redditi i contribuenti non residenti devono indicare il domicilio fiscale nel comune italiano nel quale hanno prodotto il proprio reddito.

Difatti, mentre secondo l’articolo 2 Tuir i soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, l’articolo 58 D.P.R. 600/1973 dispone che, agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi, le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

Con specifico riferimento poi ai soggetti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, l’Agenzia ricorda come l’articolo 188-bis Tuir, nell’attuale formulazione, dispone che “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi, diversi da quelli d’impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, …, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all’articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento…” e che “…Tutti i redditi prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri, in base a quanto previsto ai commi 1 e 2, con un abbattimento minimo di euro 26.000 …”.

Mentre, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, viene previsto che “Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.”

Pertanto, affinché un contribuente possa usufruire del regime di tassazione agevolata è necessario che soddisfi almeno una delle due seguenti condizioni:

  • essere iscritto nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia;
  • essere residente nel Canton Ticino, iscritto all’AIRE del comune di Campione d’Italia (ed avervi il proprio domicilio fiscale), nonché in precedenza residente nel comune di Campione d’Italia.

Nel caso di specie, l’Agenzia afferma che l’istante, essendo cittadina italiana residente nel Canton Ticino, iscritta all’AIRE del comune di Campione d’Italia, senza però aver avuto prima di allora la residenza in Campione d’Italia (era precedentemente stata iscritta all’AIRE di altro comune), non può avvalersi delle disposizioni agevolative di cui all’articolo 188-bis Tuir.

Secondo l’Amministrazione finanziaria pertanto il soggetto istante deve fare riferimento alle regole ordinarie di tassazione e individuare il proprio domicilio fiscale nel comune italiano dove è prodotto il maggior reddito.

Invero, dall’esame del modello 730/2018, redditi 2017, non risulta corretta l’indicazione del proprio domicilio fiscale, poiché lo stesso doveva essere individuato nel comune sede dell’ente erogante il reddito di lavoro dipendente (che è stato quello più elevato tra i tutti redditi percepiti in Italia nel medesimo anno), così come anche indicato dallo stesso ente nella Certificazione Unica (CU) 2018.

La fiscalità internazionale nella dichiarazione dei redditi