22 Gennaio 2019

Regime Iva delle vendite a distanza di beni soggetti ad accisa

di Marco Peirolo
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La Direttiva 2017/2455/UE del 5 dicembre 2017, con effetto dal 1° gennaio 2021, eliminerà in via definitiva la penalizzazione a danno delle aziende produttrici italiane di vini e bevande alcoliche che effettuano attività di vendita diretta on line verso privati consumatori comunitari.

Nella disciplina attualmente vigente, l’articolo 41, comma 1, lett. b), D.L. 331/1993, come interpretato dall’Agenzia delle Entrate (risposta alla consulenza giuridica n. 954-72/2012 del 15 febbraio 2003), prevede l’imponibilità delle cessioni di beni nel Paese di destinazione a condizione che la spedizione/trasporto venga effettuata dal fornitore o per suo conto. La locuzione presente nel primo periodo della norma, ove si fa riferimento ai “beni diversi da quelli soggetti ad accisa”, va intesa nel senso che solo per questi ultimi si applica la soglia di 100.000 euro che costituisce la discriminante per stabilire la tassazione nel Paese di origine, ovvero in quello di destinazione.

In sostanza, per i beni soggetti ad accisa, il luogo impositivo deve essere sempre individuato nel Paese di destinazione, quando la spedizione/trasporto è effettuata dal fornitore o per suo conto. Al contrario, se la spedizione/trasporto viene effettuata dall’acquirente, torna applicabile il criterio generale di cui all’articolo 7-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972, con conseguente tassazione nel Paese di origine.

Tale conclusione è conforme alle disposizioni contenute negli articoli 3234 Direttiva 2006/112/CE, sicché ogni eventuale modifica in senso difforme sarebbe suscettibile di determinare il rischio, per l’Italia, di una infrazione al diritto comunitario.

L’articolo 32 Direttiva 2006/112/CE prevede, infatti, con una norma di portata generale, che nel caso di beni spediti/trasportati dal fornitore, dall’acquirente o da un terzo, il luogo di tassazione si trova nel Paese di partenza dei beni stessi (tassazione all’origine).

L’ambito di tale norma è molto ampio perché la stessa si applica a prescindere da chi effettua la spedizione/trasporto e anche se il bene non valica la frontiera tra Stati membri diversi.

In deroga al citato articolo 32, l’articolo 33 della stessa Direttiva 2006/112/CE stabilisce che, nel caso di un bene spedito/trasportato da uno Stato membro diverso da quello di arrivo, l’operazione è rilevante nel Paese di arrivo, quando la spedizione/trasporto è effettuata dal fornitore o per suo conto, se sono soddisfatte talune condizioni previste dalla norma.

Si afferma così il principio di tassazione nel Paese di destinazione nel caso di trasporto intracomunitario di beni a condizione che quest’ultimo sia effettuato dal fornitore.

Infine, il successivo articolo 34 Direttiva 2006/112/CE introduce una serie di deroghe, stabilendo in sostanza una ripartizione della potestà impositiva tra il Paese di partenza e quello di arrivo a fronte di una serie di elementi, tra cui il superamento di una soglia determinata che fa scattare l’imponibilità della cessione nello Stato membro di arrivo.

Tuttavia, le disposizioni di tale articolo non si applicano ai beni soggetti ad accisa, così come previsto dall’articolo 34, par. 1, lett. a), Direttiva 2006/112/CE, che, quindi, se spediti/trasportati dal fornitore o per suo conto, sono sempre assoggettati ad Iva nel Paese di destinazione, a prescindere dal superamento o meno della soglia in questione.

Pertanto, alla luce delle menzionate norme comunitarie, non è possibile addivenire ad una interpretazione della disciplina nazionale diversa da quella sopra prospettata.

Infatti, solo se la spedizione/trasporto viene effettuata dall’acquirente si applica, come detto, la regola territoriale generale di cui all’articolo 7-bis D.P.R. 633/1972, con conseguente tassazione nel Paese di origine, in conformità all’articolo 32 Direttiva 2006/112/CE.

Dal 2021 si applicheranno le semplificazioni introdotte dalla Direttiva 2017/2455/UE, rispetto alle quali lo schema di disegno di legge di delegazione europea 2018, approvato dal Consiglio dei ministri l’8 agosto 2018, conferisce al Governo il compito di recepirle.

Con specifico riferimento alle novità in merito alle vendite a distanza, la Direttiva 2017/2455/UE prevede le seguenti novità:

  • eliminazione delle soglie annue previste ai fini dell’imponibilità nel Paese membro di destinazione dei beni;
  • previsione di una soglia annua di 10.000,00 euro, riferita al volume delle vendite a distanza in ambito intracomunitario verso ogni singolo Paese di destinazione, al di sotto della quale il cedente è soggetto a Iva nel Paese membro in cui è stabilito;
  • estensione del MOSS (Mini One Stop Shop), già applicato per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, alle vendite a distanza in ambito intracomunitario, laddove risulti superata la soglia annua di 10.000,00 euro;
  • ai fini dell’applicazione della disciplina delle vendite a distanza, la condizione della spedizione/trasporto a cura o a nome del cedente opera anche nei casi in cui quest’ultimo cura la spedizione/trasporto dei beni, sia pure indirettamente;
  • eliminazione dell’obbligo di emettere la fattura per le vendite a distanza in ambito intracomunitario.

L’articolo 2, punto 4), Direttiva 2017/2455/UE elimina l’articolo 34 Direttiva 2006/112/CE, che, nell’attuale disciplina, esclude i beni soggetti ad accisa dal sistema alternato di tassazione nel Paese di origine o nel Paese di destinazione in funzione delle soglie vigenti nei singoli Paesi di destinazione, oltre che del soggetto che cura la spedizione/trasporto.

Anche per tali beni, pertanto, l’imposizione avverrà nel Paese di destinazione in base alle stesse regole previste per i beni non soggetti ad accisa e, quindi, in funzione non solo del soggetto che organizza la spedizione/trasporto, ma anche della soglia unica di 10.000,00 euro per ciascun Paese membro.

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