Definizione agevolata dei Pvc: pubblicate le disposizioni attuative
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Nella giornata di ieri, 23 gennaio, è stato pubblicato l’atteso Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale si dettano le disposizioni di attuazione ai fini della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018 (articolo 1 D.L. 119/2018).
I citati chiarimenti erano ampiamente attesi, soprattutto in considerazione del fatto che, nonostante la prevista proroga di due anni, alcuni Uffici hanno nei mesi scorsi già emesso gli avvisi di accertamento, lasciando i contribuenti senza alcuna indicazioni sulle scelte da compiere, con il rischio che, decorsi i termini ordinariamente previsti, l’atto diventasse definitivo, con qualsiasi impossibilità di beneficiare delle disposizioni agevolative.
Il Provvedimento a tal proposito precisa che possono beneficiare della definizione agevolata dei Pvc anche i contribuenti nei confronti dei quali, dopo il 24 ottobre 2018 sia stato emesso un avviso di accertamento (o siano state comunque svolte attività di controllo aventi ad oggetto le violazioni contestate con il Pvc).
Estremamente rilevante è poi la previsione che la presentazione di un’istanza di accertamento con adesione non impedisce la definizione agevolata del Pvc, a differenza, invece, di quanto previsto con il Provvedimento dello scorso 9 novembre, con il quale fu ritenuta incompatibile l’istanza di accertamento con adesione con la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.
In questo modo, pertanto, i contribuenti raggiunti da un avviso di accertamento dopo il 24 ottobre 2018, i quali hanno presentato istanza di accertamento con adesione per non rischiare il decorso del termine utile per impugnare (e quindi la definitività dell’accertamento), non si vedranno esclusi dal beneficio in esame.
Invero il provvedimento si spinge oltre, prevedendo altresì che non è incompatibile con la definizione dei Pvc nemmeno l’avvenuta impugnazione dell’avviso di accertamento (salvo il caso in cui, ovviamente, la sentenza non sia passata in giudicato).
Non costituisce poi causa di preclusione nemmeno il ravvedimento parziale; il contribuente, pertanto, può avvalersi della definizione agevolata in relazione alle restanti violazioni constatate nel processo verbale.
Altre importanti precisazioni riguardano poi l’ambito di applicazione della disposizione. Molto spesso, infatti, un singolo Pvc interessa più periodi d’imposta, sicché dubbi erano stati sollevati con riferimento alla possibilità di percorrere la strada della definizione agevolata solo con riferimento ad alcune annualità, escludendo le altre con riferimento alle quali, ad esempio, risultava già notificato un avviso di accertamento alla data del 24 ottobre.
Il Provvedimento in esame chiarisce pertanto che “qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, può essere definito integralmente anche un solo periodo d’imposta”.
Per poter beneficiare delle disposizioni in materia di definizione agevolata del Pvc il contribuente deve presentare la dichiarazione relativa al periodo d’imposta oggetto di definizione, indicando esclusivamente i maggiori imponibili, le maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale. Tale modalità di compilazione della dichiarazione vale anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione.
Nel frontespizio della dichiarazione deve essere inoltre barrata la casella “correttiva nei termini”, anche nel caso in cui sia stata omessa la presentazione della dichiarazione originaria.
Se a presentare la dichiarazione è una società che produce redditi in forma associata ai sensi dell’articolo 5 Tuir o una società che ha esercitato l’opzione prevista dagli articoli 115 e 116 Tuir, è necessario fornire tempestivamente ai soci il prospetto di riparto contenente la quota di reddito assegnata nonché gli altri dati da riportare all’interno di vari quadri della relativa dichiarazione: i soci, sulla base dei dati presenti nel prospetto, possono presentare, entro il termine del 31 maggio 2019, la propria dichiarazione per la definizione del maggior reddito imputato per trasparenza.
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento delle imposte autoliquidate (in unica soluzione o della prima rata), entro il 31 maggio 2019.
Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso: