Modello 730/2019: esame di alcune novità
di Gennaro NapolitanoCon il provvedimento direttoriale dello scorso 15 gennaio, l’Agenzia delle entrate ha approvato il modello 730/2019, che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale, devono presentare per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2018. Insieme al modello, sono state approvate anche le Istruzioni per la relativa compilazione.
Come ogni anno, all’interno dei quadri del modello sono presenti alcune novità (relative, in particolare, agli oneri deducibili e detraibili) collegate alle modifiche legislative intervenute rispetto al periodo d’imposta di riferimento.
- detrazione del 19% relativa alle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro; la detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso (cfr. articolo 15, comma 1, lett. i-decies, Tuir)
- detrazione del 19% relativa ai premi per assicurazioni contro il rischio di eventi calamitosi stipulate per unità immobiliari a uso abitativo; l’agevolazione si applica esclusivamente in relazione alle polizze stipulate a partire dal 1° gennaio 2018 (cfr. articolo 15, comma 1, lett. f-bis, Tuir)
- detrazione del 19% delle spese sostenute in favore di minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento (cfr. 170/2010), nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato; la detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso (cfr. articolo 15, comma 1, lett. e-ter, Tuir)
- detrazione del 36% delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e nonché alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. bonus verde); la detrazione spetta anche per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, e in questo caso a beneficiare dell’agevolazione è il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi; tra le spese agevolabili rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi; per poter usufruire del bonus i pagamenti devono essere effettuati con strumenti idonei a consentirne la tracciabilità; la detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (cfr. articolo 1, commi 12–15, L. 205/2017, come vigenti prima delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 68, L. 145/2018)
- rispetto alle agevolazioni connesse agli interventi finalizzati al risparmio energetico sono previste alcune ipotesi di riduzione dell’aliquota della detrazione e nuove tipologie di lavori agevolabili; ad esempio, la detrazione è ridotta al 50% per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto; per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro) la detrazione è del 50%; per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) la detrazione è del 65%; per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione dell’80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, o dell’85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori (cfr. articolo 14 D.L. 63/2013, come vigente prima delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 67, L. 145/2018)
- a partire dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le stesse disposizioni previste per i dipendenti privati dal D.Lgs. 252/2005 in ordine alla deducibilità dei premi e contributi versati per la previdenza complementare.