31 Gennaio 2019

Commercio elettronico “indiretto”: profili fiscali – IV° parte

di Francesco Rizzi
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Due problematiche che gli operatori del commercio elettronico “indiretto” si trovano spesso a dover affrontare sono quella dei “resi” e quella della corretta identificazione e formalizzazione degli “aspetti contrattuali”.

Per quel che concerne i “resi”, nell’ambito del commercio elettronico “indiretto” possono capitare quattro differenti casistiche di “reso merce” e segnatamente:

  1. caso in cui l’operazione è documentata da una fattura italiana: in tal caso il reso della merce sarà documentato attraverso l’emissione di un’apposita nota di credito disciplinata dall’articolo 26 D.P.R. 633/1972;
  2. caso in cui l’operazione è documentata da una fattura UE: il caso in esame riguarda il reso della merce da parte di un soggetto passivo di un altro Paese UE al quale erano stati ceduti beni da parte di un soggetto passivo italiano con emissione di fattura non imponibile ai sensi dell’articolo 41 D.L. 331/1993. In questo caso il reso della merce dà luogo a una rettifica di cessione intracomunitaria (D.M. 23.02.1994). La procedura di variazione non è obbligatoria ed il cedente italiano ha la facoltà di effettuare un’apposita rettifica in diminuzione sul registro delle fatture emesse (dovrà anche trasmettersi un INTRA 1ter di rettifica);
  1. caso in cui l’operazione è documentata da uno scontrino fiscale: in presenza di un reso di merce che era stata ceduta con emissione di uno scontrino fiscale il cedente dovrà aprire un’apposita “pratica di reso” numerata, ove archiviare tutte le evidenze dell’operazione (la pratica dovrà essere conservata fino allo scadere degli ordinari termini di accertamento). Contestualmente dovrà emettere uno scontrino negativo con l’indicazione della causale “rimborso per restituzione merce venduta” e del numero della pratica di reso (articolo 12 D.M. 23.03.1983). Tale scontrino negativo andrà registrato come variazione in diminuzione sul registro dei corrispettivi;
  2. caso in cui l’operazione è stata solamente annotata sul registro dei corrispettivi: in tale caso, ovvero qualora non sia stata emessa la fattura lo scontrino fiscale ma sia stata effettuata solamente l’annotazione sul registro dei corrispettivi (cfr. risoluzione 274/2009), dovrà seguirsi la seguente procedura:
    • il cedente dovrà aprire un’apposita “pratica di reso” numerata, ove archiviare tutte le evidenze dell’operazione (la pratica dovrà essere conservata fino allo scadere degli ordinari termini di accertamento);
    • l’acquirente privato invierà una mail (o analoga comunicazione) al cedente, specificando il “codice” dell’articolo oggetto di restituzione;
    • il cedente fornirà all’acquirente un “codice reso” collegato al “codice” dell’articolo;
    • dovrà annotarsi sul registro dei corrispettivi un corrispettivo negativo.

Con la risoluzione 219/2003 l’Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che il cedente dovrà in particolare documentare e conservare (ed eventualmente esibire all’Amministrazione Finanziaria) le generalità dell’acquirente, l’importo rimborsato, il codice dell’articolo restituito, il codice di reso (che dovrà essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso).

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti contrattuali, nel commercio elettronico “indiretto” il contratto di compravendita concluso online (ovvero mediante l’uso di computer o altri strumenti informatici tra loro collegati) è un “contratto telematico” rientrante nella categoria dei “contratti per adesione” (o “contratti di massa”).

Ad esso si applicano pertanto:

  • le norme generali sui contratti stabilite nel codice civile,
  • la normativa specifica sul commercio elettronico di cui al D.Lgs. 70/2003,
  • il “codice del consumo” di cui al D.Lgs. 206/2005,
  • la “convenzione di Vienna” (ratificata con 765/1985) per le vendite internazionali (ovvero concluse con soggetti extra UE).

Per quel che concerne le informazioni generali che devono essere obbligatoriamente inserite nel contratto, sia il D.Lgs. 70/2003 che il “codice del consumo” (D.Lgs. 206/2005) prescrivono specifici obblighi informativi in capo al prestatore/venditore.

Nello specifico, ai sensi dell’articolo 7 D.Lgs. 70/2003, “il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni: a) il nome, la denominazione o la ragione sociale; b) il domicilio o la sede legale; c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica; d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese; e) gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione; f) … omissis … g) il numero della partita Iva o altro numero dì identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta ad imposta; h) l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell’informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare; i) l’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione o l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso”.

Tali informazioni devono essere tenute sempre aggiornate.

Si evidenzia inoltre che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che “il prestatore di servizi è tenuto a fornire ai destinatari del servizio, sin da prima di ogni stipula di contratto con questi ultimi, oltre al suo indirizzo di posta elettronica, altre informazioni che consentano una presa di contatto rapida nonché una comunicazione diretta ed efficace.

Tali informazioni non devono obbligatoriamente corrispondere ad un numero di telefono. Esse possono consistere in una maschera di richiesta di informazioni elettronica, tramite la quale i destinatari del servizio possono rivolgersi via internet al prestatore di servizi e alla quale questi risponde per posta elettronica” (causa C-298/07 del 2008).

La non completezza delle suddette informazioni o addirittura l’omissione di tale obbligo informativo comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da € 103 a € 10.000, raddoppiabili nei casi di particolare gravità o recidiva.

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La fiscalità nell’e-commerce