Cessioni non imponibili ai viaggiatori extra Ue senza plafond
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariL’articolo 38-quater D.P.R. 633/1972 prevede, in presenza di determinate condizioni, lo sgravio dell’Iva per le cessioni, effettuate all’interno del territorio dello Stato, di beni destinati all’uso personale nei confronti di soggetti residenti o domiciliati in Paesi extra Ue.
La ratio della norma è quella di evitare doppie imposizioni che si potrebbero verificare allorché la medesima cessione fosse assoggettata ad imposta nel Paese di partenza ed in quello di arrivo.
Si pensi, infatti, ai rilevanti effetti che l’articolo 38-quater D.P.R. 633/1972 potrebbe avere nelle zone di confine con Paesi extra Ue, in cui la gran parte del volume d’affari è garantito proprio da tale tipo di operazioni. Le condizioni per applicare lo sgravio dell’imposta per le cessioni effettuate a viaggiatori extra Ue sono le seguenti:
- l’acquirente deve essere un soggetto privato (consumatore finale) e residente o domiciliato in un Paese extracomunitario, escludendo pertanto dal beneficio qualsiasi acquirente soggetto passivo d’imposta in un Paese extra Ue;
- il venditore dei beni deve qualificarsi come commerciante al dettaglio, ovvero operatore economico che si rivolge direttamente al consumatore finale;
- l’importo minimo di spesa necessario per ottenere lo sgravio è di 154,94 euro, Iva compresa, risultanti da un’unica fattura emessa dal medesimo punto vendita;
- l’uscita dei beni (che devono appartenere ad alcune categorie merceologiche) dal territorio comunitario deve essere comprovata dal “visto uscire” apposto sulla fattura dalla dogana di uscita entro tre mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, successivamente da restituire, entro il quarto mese dall’effettuazione dell’operazione stessa, al rivenditore.
Per poter applicare lo sgravio dell’Iva è indispensabile che i beni escano dal territorio comunitario nei bagagli personali dell’acquirente, entro il terzo mese successivo all’effettuazione della cessione.
I bagagli possono anche non essere accompagnati dal turista, ma essere affidati alla compagnia aerea per la spedizione a destinazione e il successivo ritiro presso l’aerostazione nel settore arrivo merci (circolare 280/D/1998).
In tal caso, il viaggiatore deve lasciare l’Italia con scalo diretto nel Paese di residenza, senza effettuare tappe intermedie ovvero, pur effettuando scali intermedi, non può ritirare i bagagli prima dell’arrivo (circolare 171/D/1999).
Relativamente alle procedure per ottenere la non applicazione dell’imposta, l’articolo 38-quater D.P.R. 633/1972 prevede le due seguenti modalità:
- emissione di fattura senza imposta: in tal caso, la fattura vistata dalla dogana di uscita deve essere restituita al venditore entro il mese successivo all’uscita dei beni dal territorio comunitario. Non verificandosi tale condizione, il cedente deve versare l’imposta mediante emissione di una nota di variazione ai sensi dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972;
- emissione di fattura con imposta: in tale ipotesi, entro il mese successivo dall’uscita dei beni dal territorio comunitario, l’acquirente deve restituire la fattura al venditore per l’ottenimento del rimborso dell’Iva assolta. Il cedente recupera l’imposta mediante specifica annotazione di una nota di variazione sul registro degli acquisti.
È interessante analizzare i riflessi che l’articolo 38-quater D.P.R. 633/1972 può avere sulla qualifica di esportatore abituale.
Pur in presenza di una indubbia similitudine oggettiva con le operazioni previste dall’articolo 8, lett. b), D.P.R. 633/1972 (esportazioni a cura del cessionario non residente), la medesima disposizione esclude espressamente le operazioni di cui all’articolo 38-quater dal novero delle “cessioni all’esportazione”, laddove viene testualmente recitato che fanno eccezione le cessioni di “beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea”; dette operazioni, che altro non sono se non quelle di cui all’articolo 38-quater, non possono pertanto essere definite, ai fini Iva, come vere e proprie cessioni all’esportazione, con ciò non permettendo al soggetto interessato di avvalersi dell’agevolazione di acquistare beni e servizi in esenzione d’imposta al pari degli altri esportatori che effettuano le operazioni di cui all’articolo 8, lett. b), D.P.R. 633/1972.
Tale circostanza è avallata anche dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione Iva annuale, ove vengono chiaramente elencate le operazioni non imponibili che possono concorrere alla formazione del plafond e quelle che al contrario sono definite come “altre operazioni non imponibili”, tra le quali vengono esplicitamente incluse le cessioni 38-quater D.P.R. 633/1972.