2 Febbraio 2019

Cessione in valuta di azioni Pex

di Federica Furlani
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Con la risposta all’istanza di interpello n. 5/2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di cessione in valuta di azioni che beneficiano del regime della participation exemption, precisando che le differenze di cambio concorrono a formare l’ammontare delle plusvalenze o minusvalenze realizzate a seguito della cessione.

Come noto, l’articolo 87 Tuir disciplina un particolare regime di “esenzione da tassazione” delle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni che possiedono specifici requisiti, denominato participation exemption o Pex.

Affinché una partecipazione possa fruire del regime Pex deve sottostare ad una serie di requisiti:

  • due sono “requisiti soggettivi”, in quanto riguardano lo status del soggetto che detiene la partecipazione e vanno quindi verificati in capo alla società partecipante, ovvero:
  1. l’ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell’avvenuta cessione (c.d. holding period);
  2. l’iscrizione della partecipazione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
  • altri due sono “requisiti oggettivi” perché riguardano la società della quale si detengono le partecipazioni e che devono, pertanto, essere verificati in capo alla società controllata, ovvero:
  1. residenza fiscale della società partecipata in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in tali Stati o territori;
  2. esercizio, da parte della società partecipata, di un’attività commerciale o industriale.

Il possesso di tali requisiti comporta, in caso di cessione, una percentuale di imponibilità della plusvalenza del 5% (articolo 87, comma 1, Tuir) e l’indeducibilità totale dell’eventuale minusvalenza (articolo 101, comma 1, Tuir).

Nell’ipotesi oggetto di risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate, in cui il corrispettivo derivante dalla cessione di partecipazioni Pex è realizzato in valuta e quindi l’ammontare della plusvalenza risente anche della differenza su cambi, il corretto trattamento fiscale si fonda sulla corretta applicazione del principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83, comma 1, Tuir, che prevede, per i soggetti Oic adopter, regole di determinazione del reddito coerenti con le modalità di rappresentazione contabile: per tali soggetti infatti valgono, “i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili” (articolo 83 Tuir).

La rilevanza fiscale del dato contabile presuppone pertanto la corretta applicazione dei principi contabili di riferimento.

Nel caso di specie l’articolo 2425-bis, comma 2, cod. civ. (richiamato dal principio contabile Oic 26Operazioni, attività e passività in valuta estera”) stabilisce che: “I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”, e l’articolo 2426, comma 1, n. 8-bis, cod. civ. prevede che “…. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto”.

Poichè le partecipazioni rientrano tra le attività non monetarie, devono essere iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto e cioè al loro costo di iscrizione iniziale (cambio storico), e pertanto, le differenze di cambio positive o negative non danno luogo ad un’autonoma e separata rilevazione.

Inoltre, l’Oic 26 precisa che: “Le differenze di cambio non rettificano i ricavi e i costi già iscritti in sede di rilevazione iniziale dell’operazione in valuta …”.

Pertanto, in base alla sopradescritta corretta classificazione contabile, l’Agenzia conclude che le differenze cambio positive o negative derivanti dalla cessione di partecipazioni in valuta non devono dar luogo ad una autonoma e separata rilevazione, ma devono concorrere a formare le relative plusvalenze e minusvalenze da realizzo.

Di conseguenza, le differenze di cambio positive o negative risulteranno, rispettivamente, imponibili nella misura del 5% e interamente indeducibili.

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