6 Febbraio 2019

Le disposizioni in materia di giochi del D.L. 4/2019

di Gennaro Napolitano
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Il D.L. 4/2019, oltre a disciplinare il reddito di cittadinanza e la c.d. quota 100, prevede, all’articolo 27, anche disposizioni in materia di giochi.

Il comma 1 dell’articolo in esame stabilisce, in primo luogo, che la ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato “10&lotto” (e dei relativi giochi opzionali e complementari) è fissata all’11% a partire dal 1° luglio 2019. Resta ferma la ritenuta dell’8% per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa.

Il successivo comma 2 modifica l’articolo 1, comma 1051, L. 145/2018. Quest’ultimo ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le misure del prelievo erariale unico (Preu) sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931), previste dall’articolo 9, comma 6, del decreto-dignità” (D.L. 87/2018), sono incrementate, rispettivamente, di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a (AWP – amusement with prizes o new slot) e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b (VLTvideolottery).

Orbene, l’articolo 27, comma 2, D.L. 4/2019, modificando il predetto comma 1051, dispone che l’aumento delle aliquote applicabili alle new slot è pari al 2% (rispetto all’1,35% previsto dalla Legge di bilancio 2019).

Il comma 3 (primo periodo) dispone che il rilascio dei nulla osta di distribuzione (previsti dall’articolo 38, comma 4, L. 388/2000) ai produttori e agli importatori di AWP (amusement with prizes o new slot) è subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio. Il secondo periodo del comma 3, invece, stabilisce che, per il 2019, il corrispettivo una tantum previsto dall’articolo 24, comma 36, D.L. 98/2011, per il rilascio delle concessioni relative alle new slot è fissato in 200 euro (anziché 100 euro) per ogni singolo apparecchio.

Il comma 4 dell’articolo 27, invece, interviene sulla disciplina dell’accesso agli apparecchi AWP, che, in base a quanto stabilito dal “decreto-dignità” (articolo 9-quater D.L. 87/2018), è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria allo scopo di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori. Il comma 4 in esame specifica che, in considerazione di quanto previsto dalla Legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 569, lettera b, e comma 1098, L. 145/2018), l’introduzione della tessera sanitaria deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto.

Il successivo comma 5 modifica la disciplina relativa ai pagamenti del Preu. In particolare, si prevede che, per il solo 2019, i versamenti a titolo di prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito (di cui all’articolo 110, comma 6, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre sono maggiorati nella misura del 10% ciascuno; il quarto versamento, dovuto a titolo di saldo, è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle predette maggiorazioni.

Il comma 6 detta disposizioni finalizzate a contrastare più efficacemente l’esercizio abusivo di giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni di disturbo da gioco d’azzardo patologico. A tal fine, viene modificato in più punti l’articolo 4 L. 401/1989. Queste, in sintesi, le novità:

  • chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario è punito con la reclusione da tre a sei anni e con una multa da venti a cinquanta mila euro (la disciplina previgente stabiliva la sola reclusione da sei mesi a tre anni)
  • l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto dell’esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa con l’obiettivo di determinare l’emersione della raccolta di gioco illegale.

Infine, il comma 7 interviene sulla disciplina delle sanzioni applicabili in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento per il gioco lecito ai quali sono associati o meno premi in denaro. A tal fine, la disposizione in esame modifica l’articolo 110, comma 9, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931) aggiungendovi una nuova lettera f-quater.

Quest’ultima prevede che chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche previste dal predetto Testo unico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell’esercizio da trenta a sessanta giorni.

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