Fattura elettronica “sostitutiva” dell’esterometro
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariAnche la fattura elettronica emessa facoltativamente per sostituire l’adempimento relativo all’esterometro potrà godere dei nuovi termini di emissione della fattura nei 10 giorni successivi al momento di effettuazione a partire dal prossimo 1° luglio.
L’articolo 11 D.L. 119/2018 ha infatti integrato alcune disposizioni di cui all’articolo 21 D.P.R. 633/1972 al fine di semplificare le regole di emissione della fattura, stabilendo che, a partire dal 1° luglio 2019:
– la fattura è emessa entro dieci giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (nuovo primo periodo del comma 4);
– nella fattura deve essere indicata la data di effettuazione dell’operazione (secondo le regole di cui all’articolo 6 D.P.R. 633/1972), sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
Le descritte modifiche normative consentono di ovviare alle difficoltà incontrate dagli operatori di dover emettere la fattura entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione (circostanza ribadita nella circolare AdE 13/E/2018), tenendo conto che in presenza di una fattura elettronica ciò significa trasmettere il documento Xml al Sistema di Interscambio.
Il differimento dei termini di emissione di dieci giorni è applicabile a qualsivoglia formato di fattura, e quindi anche a quella emessa in formato cartaceo.
Rientrano in tale ambito tipicamente le fatture emesse nei confronti di controparti non stabilite ai fini Iva in Italia (rientrano in tale contesto anche le imprese identificate nel territorio dello Stato), per le quali tuttavia è previsto l’obbligo di comunicazione mensile a norma dell’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 (cd. “esterometro“).
Tuttavia, come previsto dalla stessa norma, e come confermato in più occasioni dall’Agenzia delle entrate, laddove l’operatore residente emetta facoltativamente la fattura in formato elettronico può evitare l’inclusione dell’operazione stessa (effettuata con controparte non stabilita) nella comunicazione di cui al comma 3-bis.
Pertanto, a partire dal prossimo 1° luglio 2019, anche per le operazioni effettuate nei confronti di controparti non stabilite ai fini Iva in Italia, l’operatore residente dovrà emettere la fattura (elettronica o cartacea) entro il termine massimo di dieci giorni dal momento di effettuazione, e laddove scelga di emetterla in formato Xml potrà evitare l’esterometro.
Per quanto riguarda invece le operazioni effettuate nei primi sei mesi del 2019, l’articolo 10, comma 1, D.L. 119/2018 introduce una “moratoria” per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 D.Lgs. 471/1997 se la fattura è emessa in formato elettronico entro il termine di liquidazione dell’imposta.
Ciò sta a significare che, per i primi sei mesi del 2019, i termini di emissione della fattura restano ancorati al momento di effettuazione dell’operazione (entro le ore 24) ma non sono applicate sanzioni se il documento in formato elettronico è trasmesso entro il termine della liquidazione periodica riferita al momento di effettuazione dell’operazione.
La “moratoria” in questione dovrebbe riguardare solamente le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura elettronica poiché l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 D.Lgs. 471/1997 è contenuta nell’articolo 1, comma 6, D.Lgs. 127/2015 che espressamente si riferisce alle operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Pertanto, laddove la fattura elettronica sia emessa facoltativamente per le operazioni con controparti non stabilite al solo fine di evitare l’esterometro, i termini di emissione restano agganciati al momento di effettuazione dell’operazione senza poter godere della “moratoria” per la disapplicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 D.Lgs. 471/1997.
Sarebbe tuttavia opportuno, al fine di evitare penalizzazioni ingiustificate, consentire di emettere la fattura “ufficiale” in formato cartaceo (consegnata al soggetto non stabilito) e quella in formato elettronico al solo fine di “comunicare” l’operazione all’Agenzia delle entrate ed evitando in tal modo l’inclusione dell’operazione nell’esterometro.
Così operando i sarebbe possibile godere di un maggior lasso temporale per l’emissione della fattura, in quanto l’operazione è stata comunque già certificata tra le parti con il documento in formato cartaceo.
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