Fattura elettronica: gli adempimenti nei casi di “self billing”
di Luca CaramaschiNelle risposte che l’Agenzia delle entrate ha fornito nelle Faq pubblicate sul proprio sito web (principalmente in data 27 novembre e 21 dicembre 2018), richiamate in occasione dei diversi forum organizzati sia dalla stampa specializzata che da alcune associazioni di categoria professionale, si definiscono gli adempimenti che occorre seguire nei cosiddetti casi di “self billing”, ovvero le situazioni nelle quali è il cessionario o committente ad emettere la fattura elettronica in nome e per conto del cedente o prestatore.
La prima rilevante indicazione fornita dall’Agenzia delle entrate è che in questi casi non si deve assolutamente parlare di “autofattura” posto che la fattura così formata rimane sempre e comunque una fattura attiva per il cedente/prestatore che confluirà a debito nel registro iva vendite e una fattura passiva che genera iva a credito per il cessionario/committente.
Nessuna particolarità, quindi, sotto il profilo degli obblighi di registrazione bensì una particolarità nel solo processo di formazione e trasmissione dello strumento di certificazione fiscale, appunto la fattura.
Le situazioni che l’Agenzia delle entrate commenta nei diversi documenti sopra citati sono le seguenti:
- fatture emesse dalle cooperative agricole di conferimento per conto dei loro soci conferenti;
- fatture emesse dai tour operator per conto delle agenzie di viaggi intermediarie (la cosiddetta “autofattura provvigioni” prevista dall’articolo 74-ter, comma 8, D.P.R. 633/1972);
- fatture emesse dagli acquirenti degli agricoltori in regime di esonero;
- fatture emesse dai mandanti per conto dei venditori porta a porta dotati di partita iva.
Con riferimento a tutti questi casi di “self billing”, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate hanno delineato una procedura comune, seppur con le singole particolarità dovute al caso specifico.
In particolare il cessionario o committente dovrà predisporre una fattura elettronica (indicando quale tipo documento il codice “TD1”) riportando partita Iva e altri dati anagrafici del cedente o prestatore nell’apposita sezione e i suoi estremi nella sezione del cessionario o committente, specificando che la fattura è emessa per conto del cedente o prestatore (nel campo 1.6 della fattura elettronica occorrerà scegliere “CC” in quanto emessa dal cessionario/committente).
Come già detto, quindi, nulla cambia in termini di registrazione della fattura, che risulterà “attiva” per il cedente/prestatore e “passiva” per il cessionario/committente.
Ma l’aspetto certamente più rilevante nei casi di “self billing” è quello relativo alle modalità attraverso la quale il cessionario o committente che emette la fattura per conto del cedente o prestatore la porta a conoscenza di quest’ultimo.
Sul punto l’Agenzia delle entrate ha precisato che il Sistema di Interscambio (SdI) consegna la fattura all’indirizzo telematico (sia esso PEC oppure codice destinatario) riportato nella fattura stessa.
A seconda quindi dell’indirizzo di riferimento possono verificarsi due diverse situazioni:
- se il cessionario o committente, che emette la fattura per conto del cedente o prestatore ha registrato il proprio indirizzo telematico nell’anagrafe dell’Agenzia delle entrate, la fattura verrà di default recapitata sempre a quest’ultimo soggetto (stante la prevalenza, in ogni caso, dell’indirizzo registrato in anagrafe tributaria) con la conseguenza che il cedente o prestatore non ha modo di sapere che è stata emessa una fattura per suo conto; secondo l’Agenzia, quindi, al fine di informare il cedente o prestatore, il cessionario o committente dovrà inviargli una copia di cortesia a mezzo mail, Pec o altra modalità analogica, nella quale dovrà essere precisato che l’originale della fattura in formato elettronico (l’unica valida) è disponibile nella sua area riservata sul sito dell’Agenzia;
- qualora, invece, il cessionario o committente non abbia registrato il proprio indirizzo telematico sul sito dell’Agenzia sarà possibile per questi indicare l’indirizzo telematico (Pec o codice destinatario) del cedente o prestatore di modo che sia per lui visibile la fattura inviata per suo conto dal cessionario o committente; in tale evenienza si riscontra l’anomalia per cui il documento ricevuto dal cedente o prestatore non è per lui un acquisto bensì una fattura di vendita.
In entrambi i casi, laddove il cedente o prestatore emetta anche fatture direttamente, oltre a quelle in “self billing”, sarà opportuno adottare appositi registri sezionali, concordando per queste ultime le modalità di numerazione da parte del cessionario o committente.
Infine, c’è anche un’ipotesi introdotta con il D.L. 119/2018 convertito dalla L. 136/2018, riferita prevalentemente agli enti non commerciali di tipo associativo (ma anche alle società di capitali sportive dilettantistiche) che applicano in regime forfettario L. 398/1991 e che nell’esercizio precedente hanno conseguito proventi commerciali oltre una determinata soglia.
Più precisamente, è il caso del soggetto in regime 398 che nel 2018 ha superato 65.000 euro di ricavi: situazione con riferimento alla quale il legislatore ha previsto che la fattura elettronica venga emessa dal committente “per conto” del soggetto in 398 (quindi, un tipico caso di “self billing” come quelli sopra esaminati).
Tuttavia, in considerazione della circostanza che l’emissione della fattura elettronica da parte del committente “per conto” del soggetto in 398 non è procedura semplice (che tra l’altro obbliga il soggetto in 398 a “recuperare” questa fattura nell’area riservata dell’Agenzia) e attesa l’assenza di qualsivoglia struttura amministrativa in capo a questi soggetti spesso di ridotte dimensioni, l’Agenzia delle entrate ha precisato che il soggetto in 398 può direttamente emettere la fattura elettronica esponendo l’iva nel documento (non applicando quindi la previsione descritta al punto precedente).
Si potrebbe quindi ritenere che l’ultimo caso descritto, diversamente dagli altri, è un caso di “self billing” facoltativo.
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