Accertamento sintetico: coltivatore diretto a rischio
di Luigi ScappiniLa Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3260 del 05.02.2019, uniformandosi a un filone giurisprudenziale consolidato (cfr. sentenze n. 27140/2016, n. 19557/2014, n. 10707/2014, n. 6952/2006 e n. 7005/2003) ha confermato l’applicabilità dell’accertamento sintetico in capo agli imprenditori agricoli che dichiarano il solo reddito fondiario.
Il reddito fondiario, come noto, si compone di due elementi: il reddito agrario e quello dominicale, ove il primo rappresenta la remunerazione del capitale e del lavoro investito, e quindi consiste nel reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio di un’attività sullo stesso esercitata, mentre il secondo rappresenta la capacità reddituale del fondo, a prescindere dall’attività su di esso esercitata.
In ragione di ciò, fermo restando i principi base individuati dall’articolo 25 Tuir per cui tali redditi fondiari sono imputati, a prescindere dalla loro effettiva percezione, in ragione del titolo di possesso (proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale), è prevista una deroga espressa nel successivo articolo 33 Tuir.
Ai sensi di tale articolo, infatti, è previsto che nel caso di terreno concesso in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell‘affittuario, anziché quello del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.
Inoltre, quando il fondo è condotto in forma associata (ad esempio con un contratto di compartecipazione agraria o un contratto di rete) il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza.
Entrambi i redditi sono di derivazione catastale, determinati attraverso l’estimo e quindi consistono in redditi medi ordinari espressivi di un valore che prescinde dall’effettivo flusso reddituale originato dall’attività esercitata e che copre sia le annualità prospere, sia quelle incise da una scarsa produttività dovuta probabilmente a fattori esogeni quali il clima.
La Suprema Corte ha evidenziato che è facoltà dell’Agenzia delle entrate procedere a rettificare, utilizzando il metodo sintetico, il reddito dichiarato da parte di un coltivatore diretto quando “da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (consistente negli indici di spesa più vari), si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo”.
I maggiori redditi accertati, tuttavia, non devono avere natura fondiaria, non potendo, come affermato sempre dalla giurisprudenza di legittimità, darsi corso a un accertamento sintetico, nel caso in cui il reddito, pur maggiore rispetto a quello dichiarato sia esclusivamente di natura agraria.
In tal caso, infatti, come affermato dalla Corte costituzionale, unico criterio di determinazione dei redditi agrari è l’accertamento catastale, con la conseguenza che, in presenza di redditi dominicali e agrari sono incompatibili ulteriori forme di accertamento quale il sintetico (sentenza n. 377/1998).
Questo non vuol dire che l’imprenditore agricolo, che, come noto, per natura dichiara un reddito fondiario, non risulti accertabile al di fuori che a mezzo di un accertamento catastale, ma che ciò è vero fintantoché il reddito accertato sia riferibile al solo reddito fondiario, sia esso agrario o anche dominicale, e non vi sia nessun elemento che faccia supporre l’esistenza di altre forme reddituali.
Nel momento in cui, quindi, l’Amministrazione finanziaria fondatamente suppone che sussistano ulteriori redditi di natura diversa, senza avere tra l’altro l’obbligo di individuarne la natura stessa, incombe sul contribuente, ”a norma del comma sesto dell’articolo 38, D.P.R. 600/1973, l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili o separatamente tassate”.
In ragione di ciò, si assiste a un’inversione dell’onere della prova; sarà compito del contribuente accertato alternativamente dimostrare l’esistenza di fonti reddituali, legittimamente tassate, tali da giustificare l’esistenza di determinati beni o servizi o l’insussistenza delle disponibilità degli stessi o, ancora, la capacità dei redditi dichiarati di giustificare i beni e le prestazioni fruite.
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