Medici senza fattura elettronica per i compensi ricevuti dalle Asl
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariIl medico generico (o di base) che esercita l’attività in regime di convenzione con il Sistema sanitario nazionale, non è tenuto all’emissione della fattura elettronica in relazione ai compensi percepiti dalle Asl. È quanto emerge dalla risposta all’istanza di interpello n. 54 dell’Agenzia delle entrate, pubblicata ieri sul relativo sito internet, in cui si conferma quanto già sostenuto in passato con la risoluzione AdE 98/E/2015. Nell’istanza di interpello presentata il contribuente chiede se, alla luce del mutato quadro normativo e delle specifiche regole previste dal D.M. 31.10.1974 per le prestazioni medico-sanitarie previste dai medici in favore dei vari enti, risulti confermato che non vi sia alcun obbligo di emettere fattura elettronica, e che sia venuto meno l’obbligo di invio dei dati di cui all’articolo 21 D.L. 78/2010 (cd. “spesometro”).
L’Agenzia delle entrate ripercorre preliminarmente le modifiche normative intervenute nel recente passato, confermando in primo luogo l’obbligo di emissione della fattura elettronica per tutte le operazioni intercorse tra soggetti residenti o stabiliti ai fini Iva nel territorio dello Stato, e ricordando altresì le diverse eccezioni (soggettive e oggettive) previste dal legislatore (esclusioni dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che applicano il regime dei minimi o quello forfettario, divieto di fatturazione elettronica per le operazioni che sono soggette all’obbligo di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria, ecc.).
Tuttavia, sottolinea l’Agenzia, l’introduzione della fattura in formato elettronico in luogo di quello cartaceo non ha modificato le regole in materia di applicazione dell’Iva, e nemmeno quelle relative alla fatturazione stessa, nel senso che se un’operazione non era prima soggetta ad obbligo di fatturazione, l’esclusione resta valida anche a partire dal 2019 con l’introduzione della fattura elettronica.
Secondo l’Agenzia, quindi, i chiarimenti che a suo tempo erano stati forniti con la risoluzione AdE 98/E/2015 sono ancora attuali, con la conseguenza che i corrispettivi percepiti dalle Asl da parte dei medici di base continuano ad essere documentati con le tradizionali regole previste dal D.M. 31.10.1974 (compilazione del foglio di liquidazione) senza alcun obbligo di emissione della fattura (che dal 2019 sarebbe in formato elettronico).
Si ricorda che con il citato documento di prassi (risoluzione AdE 98/E/2015), l’Agenzia aveva già preso posizione in relazione all’allora obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate verso la Pubblica Amministrazione, confermando di fatto la medesima conclusione con l’avvento generalizzato della fattura elettronica per tutte le operazioni.
In buona sostanza, tutto ciò che già in passato non aveva obbligo di essere certificato con l’emissione di una fattura ai sensi dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972, anche con l’introduzione della fattura elettronica rimane escluso dall’obbligo di fatturazione.
È bene tuttavia ricordare che il cedolino rilasciato dalle Asl deve contenere gli elementi e i dati previsti dall’articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972, e deve essere emesso in triplice copia in modo che il primo esemplare sia consegnato al professionista unitamente ai compensi liquidati, il secondo consegnato all’Agenzia delle entrate competente, ed il terzo conservato presso la Asl.
Per quanto riguarda l’obbligo di invio dei dati tramite lo “spesometro“, l’Agenzia conferma il venir meno dello stesso a partire dalle fatture ricevute e registrate a partire dal 2019 (anche se riferite al 2018), ma non quello delle fatture emesse fino al 31 dicembre 2018, il cui invio deve essere effettuato entro il prossimo 28 febbraio 2019 (per il secondo semestre 2018 o per il terzo e quarto trimestre 2018).