15 Febbraio 2019

Telefisco 2019: idoneità del set documentale ai fini del transfer price

di Marco Bargagli
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Sempre più spesso, nel corso delle verifiche fiscali eseguite nei confronti di Gruppi multinazionali, emergono importanti criticità in ordine alla corretta determinazione dei prezzi di trasferimento, in linea con le disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, Tuir recentemente modificato dal D.L. 50/2017.

Per stessa ammissione delle Linee guida Ocse, nel recente rapporto del 2017, la determinazione dei prezzi di trasferimento non è una scienza esatta, ma richiede un’attenta valutazione da parte dell’Amministrazione fiscale e del contribuente (Linee guida Ocse, versione luglio 2017, capitolo I, “Il principio di libera concorrenza”, Par. 1.13).

In ambito Transfer price, i Paesi membri dell’OCSE hanno stabilito che il principio di libera concorrenza (c.d. (Arm’s length principle) deve essere utilizzato ai fini fiscali per la corretta determinazione dei prezzi di trasferimento.

Tale immanente principio è espressamente previsto dall’articolo 9 del Modello di Convenzione Ocse, il quale  prevede che nel caso in cui le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, siano vincolate da condizioni, convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state praticate tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa delle stesse non sono stati realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza.

In merito, anche a livello domestico il legislatore si è adeguato a tale impostazione, prevedendo che i componenti del reddito derivanti da operazioni  con  società non  residenti  nel  territorio  dello  Stato,  che  direttamente o indirettamente controllano l’impresa,  ne sono controllate o sono controllate dalla stessa  società che controlla l’impresa, devono essere determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti  in  condizioni  di libera concorrenza e in circostanze  comparabili.

Sotto il profilo sanzionatorio, che assume concreta rilevanza in caso di rettifiche del reddito da transfer price praticate da parte dell’Amministrazione finanziaria nel corso di una verifica fiscale, giova ricordare il famoso regime premiale introdotto nel nostro ordinamento tributario dall’articolo 26 D.L. 78/2010.

In particolare, per effetto della novella normativa l’articolo 1, comma 6, e 2, comma 4-ter, D.Lgs. 471/1997, prevedono che qualora il contribuente consegni ai verificatori un idoneo set documentale, che illustri adeguatamente le politiche relative ai prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni intercompany, non si rendono applicabili le sanzioni per infedele presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, operando la c.d. “Penalty protection”.

In merito si ricorda che, come precisato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 2010/137654, emanato in data 29 settembre 2010:

  • per documentazione idonea si intende la documentazione consegnata nel corso di attività di controllo o di altra attività istruttoria, costituita da un documento denominato Masterfile e un documento denominato Documentazione Nazionale (Countryfile);
  • la consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 10 giorni dalla relativa richiesta.

Qualora nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerga l’esigenza di disporre di informazioni supplementari rispetto a quelle contenute nella documentazione consegnata all’Amministrazione finanziaria, le stesse devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta ovvero entro un periodo più ampio in funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi, sempreché tale periodo sia compatibile con i tempi del controllo.

Infatti, decorsi i suddetti termini, gli ispettori del Fisco non saranno più vincolati all’applicazione del regime di favore previsto dall’articolo 1, comma 2-ter, D.Lgs. 417/1997.

Al di là della materiale consegna della documentazione, il set predisposto in materia di transfer price deve rispettare il dogma dell’idoneità.

Sullo specifico punto l’Agenzia delle entrate, con la circolare 58/E/2010, ha precisato che il richiamato concetto di idoneità non va ricondotto al mero rispetto formale delle indicazioni previste dal citato Provvedimento direttoriale, bensì deve riferirsi a un’ottica più ampia e sostanzialistica, “che premi l’attitudine della documentazione predisposta dal contribuente a fornire all’Amministrazione finanziaria i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare una completa e approfondita analisi dei prezzi di trasferimento praticati”.

Quindi, la documentazione in rassegna sarà considerata “idonea” qualora sia in grado di fornire un quadro informativo che consenta il riscontro della conformità dei prezzi di trasferimento praticati rispetto al principio del valore normale, assicurando adeguata coerenza con i principi declinati dal Codice di Condotta UE e dalle Linee Guida Ocse, anche nell’ipotesi in cui vengano riscontrati errori materiali o inesattezze che, tuttavia, non siano di ostacolo all’attività di accertamento.

Di contro, non sarà considerata idonea qualora, pur rispettando la struttura formale, non presenti i contenuti informativi completi e conformi alle disposizioni previste nello stesso Provvedimento, ovvero quando le informazioni fornite nella documentazione esibita non corrispondano in tutto o in parte al vero.

Su tale linea interpretativa si sono orientati i recenti chiarimenti forniti dalla Guardia di Finanza in occasione dell’appuntamento annuale “Telefisco 2019”, con particolare riferimento alla c.d. “penalty protection” in precedenza illustrata. In merito, le Fiamme gialle richiamano le disposizioni di cui all’articolo 8 D.M. 14.05.2018 che, come noto, riassume le linee guida domestiche da seguire per l’applicazione della normativa sul transfer price.

Sulla base di un approccio di effettività sostanziale, che deve prevalere rispetto al mero contenuto formale, la documentazione predisposta dal contribuente in tema di transfer price si considera idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un’analisi dei prezzi di trasferimento praticati, a prescindere dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o  la  selezione delle operazioni o soggetti  comparabili  adottati  dal  contribuente risultino diversi da quelli individuati dall’Amministrazione finanziaria.

Infatti l’eventuale presenza di omissioni o inesattezze parziali, non suscettibili di compromettere l’analisi degli organi di controllo non può, in ogni caso, comportare l’inidoneità della stessa.

In definitiva, il particolare regime premiale che evita l’applicazione delle sanzioni:

  • potrà essere usufruito dai contribuenti che si sono resi disponibili a fornire agli organi dell’Amministrazione finanziaria i pertinenti dati e notizie che consentano di esperire un completo esame delle politiche dei prezzi di trasferimento intercompany praticate, anche nelle ipotesi un cui le analisi economiche effettuate dalla società e dal Fisco riflettano differenti risultati;
  • opera in tutte le ipotesi in cui il medesimo set documentale predisposto dall’impresa comunque agevoli le operazioni ispettive e, più in generale, il contraddittorio finalizzato ad individuare il reale valore di libera concorrenza praticato nello scambio di beni e/o servizi.
Laboratorio di alta formazione sul Transfer Pricing