Le particolarità della comunicazione Iva del quarto trimestre
di Fabio GarriniGli ultimi interventi legislativi hanno lasciato inalterato l’obbligo riguardante l’invio delle comunicazioni contenenti le liquidazioni periodiche dell’Iva: entro il prossimo 28 febbraio, pertanto, occorre procedere all’invio della comunicazione relativa alla liquidazione (o alle liquidazioni) dell’ultimo trimestre (o degli ultimi tre mesi) del periodo d’imposta 2018.
Comunicazione che presenta alcune particolarità rispetto alle precedenti tre comunicazioni inviate nel corso del 2018.
L’indicazione dell’acconto
Una prima particolarità della quarta comunicazione dell’anno è la necessità di indicare l’acconto dovuto e il relativo metodo.
Si tratta peraltro anche di una novità che interviene nella comunicazione di quest’anno (a seguito delle modifiche apportate alla struttura del modello ad opera del provvedimento direttoriale n. 62214 del 21.03.2018), posto che lo scorso anno non era richiesta l’indicazione del metodo.
Come noto, compilando ed inviando le comunicazioni periodiche, se non sono stati commessi errori (o sono stati corretti con una comunicazione integrativa), non deve essere compilato il quadro VH della dichiarazione annuale Iva. Mentre nel quadro VH da diversi anni è prevista l’apposita casella per indicare il metodo utilizzato per il calcolo dell’acconto (rigo VH17), lo scorso anno nella comunicazione periodica non vi era alcun modo di indicare tale informazione.
Con l’inserimento di una casella nel rigo VP13 si realizza quindi il totale allineamento con quanto indicato nel quadro VH del modello dichiarativo e quindi occorre, anche nelle liquidazioni periodiche, procedere alla indicazione dell’acconto dovuto seppur non effettivamente versato, oltre a specificare il metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto: “1” se storico, “2” se previsionale; “3” se analitico-effettivo e cioè si è chiusa la liquidazioni alle operazioni effettuate fino al giorno 20 del mese; “4” per i soggetti che operano in settori particolari (telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.).
L’acconto non va indicato se l’importo risulta inferiore ai 103,29 euro, in quanto, in tal caso, il versamento non doveva essere effettuato.
Le operazioni di conguaglio
Come precisato dalle istruzioni alla compilazione, occorre presentare la comunicazione relativa al quarto trimestre anche con riferimento ai contribuenti trimestrali che liquidano l’imposta del quarto trimestre direttamente nella dichiarazione annuale.
I contribuenti trimestrali, a differenza dei trimestri precedenti, non dovranno quindi compilare il rigo VP14 relativo all’imposta da versare (o a credito); tale rigo andrà invece sempre compilato ad opera dei contribuenti che presentano liquidazioni mensili.
Allo stesso modo, il contribuente che adotta liquidazioni trimestrali, con riferimento all’ultima comunicazione dell’anno, non dovrà compilare i righi VP11 (crediti d’imposta) e VP12 (l’importo della maggiorazione dell’1% che deve essere corrisposta da tali contribuenti relativamente agli importi dovuti con riferimento al trimestre).
I righi VP11 e VP12 devono essere compilati dai subfornitori (ai sensi dell’articolo 74, comma 5, D.P.R. 633/1972) ed i contribuenti trimestrali “speciali” (distributori di carburante, autotrasportatori), che sono tenuti a versare l’Iva dovuta per il quarto trimestre entro il termine ordinario.
Da notare anche una particolarità riguardante il riferimento della comunicazione: in relazione al periodo di riferimento, occorrerà indicare nelle colonne 1 e 2 del rigo VP1 il mese (valori da 1 a 12) o il trimestre (valori da 1 a 4) cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione.
Da notare che i contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali “ordinari” devono indicare in colonna 2 il valore “5” con riferimento al quarto trimestre solare; questo per segnalare che non è dovuto alcun versamento alla scadenza del 16 febbraio (quest’anno 18 in quanto il 16 cade di sabato), ma il versamento dell’Iva del quarto trimestre avverrà tramite la dichiarazione Iva annuale.
Necessariamente, la comunicazione per il quarto trimestre solare deve essere compilata senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale, quali ad esempio il calcolo definitivo del pro rata ai sensi dell’articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/1972, ovvero interventi di rettifica della detrazione esercitata nei precedenti periodi d’imposta ai sensi del successivo articolo 19-bis2 D.P.R. 633/1972.