Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – I° parte
di Andrea SillaIl 14 febbraio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 14/2019, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” in attuazione della L. 155/2017.
Il Legislatore ha previsto che la riforma avrà una vacatio legis molto lunga in quanto entrerà in vigore “decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale” (15 agosto 2020).
Il Legislatore ha stabilito questo ampio termine di entrata in vigore al fine di permettere l’approfondimento di tale disposizione a livello dottrinale, per “adottare le necessarie misure organizzative” e per apportare alcune correzioni al testo che si rendessero eventualmente necessarie.
I primi commenti dottrinali ritengono necessaria una “messa a punto” del testo a seguito di alcuni difetti di coordinamento tra norme. Sarà la dottrina, una volta approfondita la nuova disciplina e i nuovi strumenti della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, a suggerire al Legislatore le modifiche e le integrazioni più opportune.
Il nuovo “Codice” è composto da 391 articoli tra cui anche le disposizioni finali e transitorie.
Il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, oppure imprenditore che eserciti, anche non ai fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato o degli Enti pubblici.
Il codice è composto da quattro parti, suddivise come segue:
- le disposizioni relative al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in senso stretto (articoli da 1 a 374 D.Lgs. 14/2019);
- le modifiche al codice civile inerente il diritto societario (articoli da 375 a 384 D.Lgs. 14/2019);
- le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (articoli da 385 a 388 D.Lgs. 14/2019);
- le disposizioni finali e transitorie (articoli da 389 a 391 D.Lgs. 14/2019).
L’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 è disciplinata dall’articolo 389, il quale dispone quanto segue:
- in via generale è previsto il termine di 18 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e, quindi, dal 15 agosto 2020;
- in alcuni casi è prevista l’entrata in vigore dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi dal 16 marzo 2019.
Il Legislatore ha elencato specificatamente quali sono gli articoli del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” che entreranno in vigore il prossimo mese di marzo, ai quali sarà quindi dedicato il successivo approfondimento.
Articolo 27, comma 1, e articolo 350 D.Lgs. 14/2019
Nell’articolo 27 viene precisato che per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione sarà competente il Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese.
Il Tribunale competente sarà quindi individuato in base alle disposizioni di cui all’articolo 4 D.Lgs. 168/2003, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.
L’articolo 350 tratta, invece, di alcune modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria.
Articolo 356, articolo 357 e articolo 359 D.Lgs. 14/2019
L’articolo 356 stabilisce che, entro il 16 marzo 2019, dovrà essere istituito l’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza.
L’Albo è istituito presso il Ministero della giustizia, che esercita anche la vigilanza sull’attività degli iscritti.
Possono ottenere l’iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 14/2019 dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all’articolo 4, comma 5, lett. b), c) e d) D.M. 24.09.2014, n. 202 e successive modificazioni.
Per il primo “popolamento” dell’Albo, possono ottenere l’iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, comma 1, lett. a), b) e c) che documentino di essere stati nominati, al 16 marzo 2019, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Per il mantenimento dell’iscrizione dovrà acquisirsi uno specifico aggiornamento biennale.
Viene poi precisato che costituisce requisito per l’iscrizione all’Albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
1. non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 cod. civ.. Sono ineleggibili o decadono dalla carica l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
3. non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
4. non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.
Con tale disposizione, quindi, si vuole garantire che il conferimento degli incarichi avvenga a favore di soggetti di comprovata professionalità e di specchiata onestà.
L’articolo 357 D.Lgs. 14/2019 disciplina il funzionamento dell’Albo e rinvia ad un apposito decreto, da adottare entro il 1° marzo 2020 , del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
In tale decreto saranno individuate le modalità di iscrizione all’Albo, le modalità di sospensione e cancellazione e le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia. Verrà anche stabilito l’importo del contributo che dovrà essere versato per l’iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l’aggiornamento.
L’articolo 359 D.Lgs. 14/2019, invece, riguarda lo sviluppo di una “Area web riservata” realizzata dal Ministero dello sviluppo economico. Si tratta di un’area destinata ad ospitare gli atti che non sia possibile notificare a mezzo di posta elettronica certificata per causa imputabile al destinatario.
Un decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministro della pubblica amministrazione, definirà le modalità tecniche e i contenuti dell’area web riservata.
L’analisi delle novità introdotte proseguirà con i successivi contributi.
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